La quarta Commissione consiliare, “Assetto e utilizzazione del territorio – Protezione dell’Ambiente”, presieduta dal consigliere Gianluca Gallo, ha approvato a maggioranza i progetti di legge per il ‘riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria’; di ‘modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica’(19/2002); di ‘modifiche ed integrazioni per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo’ (17/2005).
“La legge di riordino amministrativo del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, della quale ho sottoscritto un testo interamente sostitutivo, interviene, finalmente, in maniera organica per affrontare unitariamente e con responsabilità ripartita tra i vari livelli istituzionali e, quindi, i territori, tutta la filiera del trattamento dei rifiuti. Si tratta, in tutta la sua evidenza, di una incisiva azione legislativa per armonizzare un settore che ha finora condizionato in maniera eclatante non solo la vita quotidiana dei cittadini dei centri urbani della regione, soprattutto quelli più grandi, ma ha messo a dura prova la tenuta della convivenza civile e l’immagine stessa della Calabria. Mi auguro che la celere applicazione della legge con passaggio di competenze a livelli territoriali – evidenzia Gallo – possa scongiurare altre emergenze come quelle vissute finora nella nostra regione. Voglio ringraziare l’assessore Pugliano, il dipartimento ed i colleghi, che hanno con il loro impegno consentito la stesura di questa normativa”.
Nella sua relazione al testo di legge approvato, il presidente Gallo sottolinea che “il servizio di gestione rifiuti urbani è organizzato e svolto all’interno di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) che rappresentano la dimensione territoriale per lo svolgimento da parte dei comuni, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale”.
Gli ATO, coincidono con i confini amministrativi delle province.
“Con riferimento al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, al fine di consentirne l’organizzazione orientata all’efficienza gestionale e che tenga conto delle differenziazioni territoriali – si legge nella relazione – ciascun ATO può essere articolato in Aree di Raccolta Ottimali (ARO). In fase di prima applicazione, le ARO corrispondono ai quattordici sottoambiti per la raccolta differenziata definiti all’interno del Piano Regionale di Gestione Rifiuti. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione, previa concertazione con i comuni nell’ambito del Consiglio delle Autonomie Locali, adotta con delibera di Giunta, la perimetrazione definitiva degli assetti territoriali, tenuto conto dei seguenti criteri: popolazione o bacino di utenza; densità abitativa; caratteristiche morfologiche e urbanistiche; logistica, in funzione della dislocazione degli impianti”.
La relazione di Gianluca Gallo, di seguito, afferma anche che “la Comunità d’Ambito Territoriale Ottimale è l’ente di governo dell’ATO. È composta dai sindaci dei comuni ricadenti nel rispettivo ATO o loro delegati e la sua costituzione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
La proposta di legge, prevede inoltre che le Comunità d’Ambito possono stipulare tra loro accordi finalizzati a promuovere il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del servizio di gestione rifiuti tra gli ATO, dandone opportuna informazione alla Regione”. La norma novellata, prevede che “la sede della Comunità è localizzata, salva diversa deliberazione, presso il comune dell’ATO che conta il maggior numero di abitanti. I comuni associati, ai fini delle deliberazioni della Comunità, esprimono un numero di voti proporzionato al numero di abitanti risultante dall’ultimo censimento”.
“La partecipazione dei sindaci alla Comunità d’Ambito – dice la legge – è obbligatoria ed a titolo gratuito, così come la prima seduta della Comunità d’Ambito è convocata dal Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti dell’ATO e si svolge entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione di costituzione della Comunità. In caso di inerzia, provvede il Presidente della Regione o suo delegato. Nella prima riunione la Comunità elegge il Presidente e due vicepresidenti con votazioni separate. Risulta eletto il Sindaco che, nella votazione, riporta il maggior numero di voti”.
La legge regionale fissa inoltre i compiti e le funzioni della Comunità d’Ambito territoriale ottimale di riferimento: predispone e approva i piani d’Ambito e gli altri atti di pianificazione; definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni, indicandone i relativi standard; definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale; determina, per quanto di competenza, la tariffa relativa all’erogazione del servizio che ciascun comune integra all’interno del relativo tributo comunale sui rifiuti. La componente del tributo comunale relativa ai rifiuti è destinata alla copertura integrale dei costi del servizio. Ciascuna Comunità d’Ambito tiene conto delle eventuali differenziazioni tariffarie in caso di più gestioni temporaneamente attive nello stesso ATO o nella stessa ARO e individua, nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla legislazione statale, le modalità di gestione del servizio.
La relazione del presidente della quarta Commissione, contiene anche una serie dettagliata di comportamenti ai fini della garanzia degli obblighi di servizio pubblico e universale: dallo spazzamento meccanico e manuale, al trasporto dei rifiuti secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, richiamando con forza il servizio di raccolta differenziata di qualità, dell’organico e del loro trasporto.
La legge, ancora, indica i criteri che ciascuna Comunità, in riferimento ai comuni ricadenti nel territorio del proprio ATO ed agli impianti in esso localizzati, per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti; per la gestione degli impianti di selezione e trattamento, ivi incluso il trasporto del materiale residuo agli impianti di smaltimento.
Sulle modifiche alla legge Urbanistica, Gallo ha sottolineato che “la norma prevede il differimento al 19 giugno 2015, e non oltre, della validità dei Piani regolatori generali relativamente alle zone ricomprese nei centri abitati, fino all’entrata in vigore dei Psc/Psa (Piani di sviluppo comunale/Piani di sviluppo agricolo). Voglio anche ringraziare l’assessore Alfonso Dattolo e il dipartimenti di sua competenza, per il costante dialogo istituzionale intercorso con la Commissione che ha permesso il raggiungimento di un risultato positivo per lo sviluppo della Calabria”.
Ai lavori della Commissione hanno fornito il loro contributo i consiglieri: Guagliardi, Chizzoniti, Tripodi, Crinò, Bulzomì, Magno, Orsomarso e Magno. Il consigliere Aurelio Chizzoniti ha espresso voto favorevole alla legge sui rifiuti, astenendosi sugli altri provvedimenti licenziati.