Reggina, le motivazioni della maxi-penalizzazione: tutto ruota sull’incentivo all’esodo, “ce li restituiranno tutti come il primo -4”

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Reggina penalizzata, ecco le motivazioni della decisione del Tribunale Nazionale Federale

logoregginaIl Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, ha inflitto oggi al Presidente della Reggina Lillo Foti un’inibizione di 13 mesi e alla Reggina la penalizzazione di punti 12 (dodici) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva in corso, oltre a un’ammenda di venti mila euro. La Reggina, così, retrocede matematicamente in serie D a causa dei 16 punti di penalizzazione in classifica, senza i quali sarebbe penultima e in piena corsa per i playout. Una storia che probabilmente non finisce oggi: la società farà ricorso contro una penalizzazione esagerata che ritiene assolutamente “ingiusta” (ricordiamo che è la più grande della storia del calcio italiano, mai nessuna squadra aveva subito così tanto neanche per Calciopoli nel 2006 o per il Calcioscommesse nel 2011). 

1281534-palazziIn un lunghissimo dispositivo, il Il Tribunale Federale Nazionale ha illustrato le motivazioni spiegando che la vicenda ruota tutta intorno alla situazione degli incentivi all’esodo, su cui la Reggina aveva già visto riconosciute le proprie ragioni da un organo superiore che a febbraio aveva restituito i primi 4 punti di penalizzazione inflitti ad ottobre. La società farà ricorso ed è convinta, con i propri legali, che tutti questi 12 punti verranno restituiti. In base ai tempi previsti dalle leggi, però, la “restituzione” potrebbe avvenire a fine stagione. Cosa succederà se la Reggina vedesse riconosciute le proprie ragioni e se dopo le ultime 4 partite di campionato, in classifica potrebbe fare i playout se non avesse il -12? E’ molto difficile, infatti, che la sentenza degli organi dopo il ricorso possa arrivare entro la fine della stagione.

La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite, con C.U. 23/15 ha disposto l’accoglimento del ricorso limitatamente alla parte in cui viene contestata la decisione impugnata in relazione anche alla inammissibilità degli atti di deferimento presupposti, con conseguente integrale riforma della decisione impugnata e annullamento delle sanzioni irrogate, affermando, inter alia: – di essersi già espressa, in precedenti decisioni, sulla “astratta equiparabilità” degli “incentivi all’esodo” agli emolumenti; – che tale ritenuta astratta equiparabilità non può tuttavia prescindere “da un accertamento in concreto e caso per caso” delle singole posizioni contestate al fine di determinare se tali incentivi all’esodo hanno ad oggetto la rinuncia esplicita di emolumenti maturati nel corso del rapporto di lavoro; – che “la definitiva e formale rinuncia, nelle forme previste dal nostro Ordinamento da parte di ciascun lavoratore agli emolumenti contraddice ogni ipotesi di doverosità in capo alla Società ed esclude che al mancato pagamento da parte della medesima, possa essere ricondotta qualsivoglia conseguenza sia sul piano strettamente laburistico/contrattuale come pure su quello disciplinare” sportivo. Sulla base di tali statuizioni pare doversi ritenere l’irrilevanza, quantomeno sul piano disciplinare, della condotta della Società che non provveda al versamento di incentivi all’esodo riferibili, in via esclusiva, a rinunce espresse di emolumenti non percepiti da suoi tesserati. Pare altresì doversi ritenere confermato l’orientamento della Corte Suprema secondo il quale “Le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cosiddetti incentivi all’esodo) non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono reddito di lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto” (Cass. Civ. n. 17986/13 e n. 14821/07). Di conseguenza, in ossequio alle statuizioni e ai principi enucleati dalla Corte, il Tribunale federale ha esaminato analiticamente gli accordi di risoluzione dei rapporti di lavoro oggetto dei deferimenti intercorsi tra la Società Reggina Calcio Spa e i tesserati Signori Fabrizio Melara, Angelo Antonazzo, Davide Dionigi, Antonio La Pera, Giampaolo Spagnulo, Lorenzo Sibilano, Paolo Redavid, Giuseppe Colucci, Gianluca Atzori, Alessandro Ruggeri, Manuel Angelilli, Andrea Bergamo, Carlo Simionato, Luigi Mondilla. A giudizio del Tribunale, dagli elementi di prova acquisiti, risulta incontrovertibilmente che gli importi indicati nei contratti esaminati siano da imputare, in via esclusiva, a “incentivo all’esodo”, così come espressamente previsto in tali accordi, e pertanto riconducibili alla Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare ?  SS 2014?2015 categoria degli emolumenti. Ne consegue che, il mancato versamento dei ratei previsti, come puntualmente accertato dalla Co.Vi.So.C, integri gli estremi delle violazioni ascritte ai deferiti. Ciò anche con riferimento agli accordi di incentivo all’esodo, e rinuncia di mensilità maturate e non corrisposte, sottoscritti tra la Regina Calcio Spa e i tesserati Signori Davor Jozic, Rodney Strasser, Antonino Barillà, Kristian Ipsa, Sainz Maza Lopez Miguel Angel, Sergio Contessa, Valerio Foglio, Federico Gerardi, Andrea Luca Picone, Giovanni Zandrin, Daniel Adejo, Filippo Falco, Francesco Gagliardi, Simone Giacchetta, Carlo Pescosolido, Emilio Belmonte, Stefano Grilli, Gabriele Geretto, Salvatore Violante. Tali accordi, infatti, contemplano, solo nelle premesse, la rinuncia a emolumenti maturati dai tesserati in pendenza del rapporto di lavoro, mentre nell’oggetto è determinato unicamente il versamento in favore del tesserato di un importo a titolo di incentivo all’esodo. Di talché, la controprestazione economica deve ritenersi imputabile, in via esclusiva, alla anticipata interruzione del rapporto di lavoro. Anche relativamente alle posizioni di Emiliano Bonazzoli e Francesco Zizzari, rileva il Tribunale che gli accordi sottoscritti dai predetti con la Reggina Calcio, ed aventi ad oggetto “lo stralcio e la rateizzazione” di incentivi all’esodo già concordati, siano riconducibili alla medesima fattispecie disciplinarmente rilevante. Deve pertanto ritenersi accertata la responsabilità del deferito Pasquale Foti per le violazioni ascrittegli, alla quale consegue, ex art. 4 comma 1 CGS, quella diretta della Società. Quanto all’omesso deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e contributi Inps, sulla base di quanto sopra accertato in merito alla natura degli accordi di incentivo all’esodo, il Tribunale osserva che sussista agli atti del procedimento prova sufficiente della responsabilità dei deferiti. Ed infatti, risulta provato dalla segnalazione Co.Vi.So.C. acquisita che, contrariamente alle prescrizioni di cui all’art. 85, lett. C), par. VII, NOIF, la Reggina Calcio Spa non ha provveduto al deposito, entro il termine del 16 febbraio 2015, presso la Co.Vi.So.C. della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014. La Società sportiva non ha dimostrato di aver ottenuto dal competente organo, in epoca antecedente alla scadenza del termine di cui all’art. 85, lett. C, par. VII delle NOIF, la rateizzazione dei versamenti. Il mancato perfezionamento dell’accordo prima del termine di scadenza comporta la applicazione della sanzioni previste dalla normativa federale. Non può trovare, altresì, accoglimento il richiamo della difesa dei deferiti alla crisi economica della Società sportiva e al menzionato accordo di ristrutturazione, il quale non prevede una dilazione – ovvero una differente (e accettata) modalità di pagamento – relativa al mancato versamento delle ritenute e dei contributi oggi contestati. Deve pertanto ritenersi accertata la responsabilità del deferito Pasquale Foti per le violazioni ascrittegli, alla quale consegue, ex art. 4 comma 1 CGS, quella diretta della Società“.

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