Porta a porta nei condomini, il Tar dà ragione a Messina Servizi

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Carrellati negli spazi condominiali, l’ordinanza del Tar favorevole all’Amministrazione comunale e a Messina Servizi

Con ordinanza n. 571 pubblicata oggi 6 marzo 2020 il TAR per la Sicilia Sezione di Catania si è pronunciato sull’incidente di esecuzione promosso da ANACI Messina e da un gruppo di Amministratori privati che avevano chiesto al Collegio di chiarire l’interpretazione della precedente ordinanza del TAR n. 455 del 22/7/2019 con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso dell’Associazione affermando, in via cautelare, che i Condomini non potevano essere obbligati a collocare i carrellati per la RD all’interno dei locali condominiali, e ciò sia nel caso in cui i Condomini avessero dichiarato che non disponevano di spazi adeguati, sia nel caso in cui i Condomini avessero dichiarato di non volerli tenere negli spazi interni per ragione di sicurezza.

Dopo tale ordinanza del luglio 2019, l’ANACI ed un gruppo di Amministratori di Condominio avevano contestato l’interpretazione che il Comune aveva operato della suddetta Ordinanza ritenendo che non potesse essere in alcun modo ordinato ai Condomini di collocare i carrellati all’interno degli spazi condominiali.

Per tale ragione l’ANACI ha promosso il c.d. “incidente di esecuzione” con il quale ha chiesto al TAR una interpretazione sul significato dell’Ordinanza n. 455/2019, cioè è stato chiesto al TAR di chiarire che cosa dovesse intendersi esattamente con la parola “locale” ed il TAR con l’ordinanza n. 571/2020 ha così chiarito: “Il termine “locale” indica un luogo chiuso che appartiene a una costruzione, ancorché non edilizia, e non uno spazio aperto; in questo senso esso è stato inteso dal Collegio nella citata ordinanza n. 455/2019 del 22 luglio 2019.

Ne consegue che, allorquando il condominio disponga di spazi aperti, in essi possono ben essere alloggiati i “carrellati”, anche nel caso di vecchi edifici che dispongano di un androne aperto”.

Il TAR ha ulteriormente chiarito che “non possono assumere rilievo eventuali profili di ordine estetico o igienico-sanitario, posto che, da un lato, nessuna disposizione normativa consente di attribuire rilievo ai primi e che, per i secondi, occorre tener conto che la raccolta e il deposito dei rifiuti sono già organizzati in modo tale che la permanenza dei rifiuti nei “carrellati” è ridotta al tempo minimo indispensabile e che spetta ai condomini preoccuparsi della pulizia e delle condizioni igieniche dei carrellati stessi”.

Il Tar ha poi concluso il provvedimento condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che verranno liquidate nella fase definitiva del giudizio.

Con la superiore ordinanza n. 571/2020 il Tribunale Amministrativo Regionale Siciliaspiega il presidente di Messinaservizi Bene Comune Giuseppe Lombardo e l’assessore comunale all’ambiente Dafne Musolino – ha finalmente sfrondato il campo dalle strumentali polemiche e dalle sterili opposizioni frapposte da un gruppo di amministratori che fino ad oggi hanno operato con il solo e chiaro scopo di impedire all’Amministrazione di realizzare il servizio della raccolta differenziata dei rifiuti nelle utenze condominiali.

“Dunque possiamo affermare, senza tema di smentite, che il Sindaco, l’Assessore ai Rifiuti e il Presidente della Messinaservizi hanno sempre operato in senso conforme al dettato dei Giudici amministrativi, ottemperando all’Ordinanza del luglio 2019 e garantendo al contempo la migliore organizzazione del servizio della RD.

Ci sia consentito osservare che il Collegio ha anche fatto qualcosa di più: ha chiarito definitivamente anche per gli ultimi riottosi oppositori che gli eventuali motivi di ordine estetico o igienico-sanitari addotti dai ricorrenti a sostegno della loro pretesa non solo non trovano giuridico sostegno, ma che la permanenza dei rifiuti nei carrellati è già organizzata dalla Società in modo tale da ridurre al minimo i tempi di ritiro e che i condomini sono tenuti ad occuparsi della pulizia e delle condizioni igieniche dei carrellati stessi!

Con tale ultima precisazione il TAR ha sostanzialmente espresso un giudizio di favorevole apprezzamento sulle modalità di gestione del servizio della RD da parte della MessinaServizi e, allo stesso tempo, ha richiamato i condomini ai propri doveri di tenere puliti e di igienizzare a loro cure e spese i carrellati che vengono loro forniti.

Esprimiamo grande apprezzamento per l’Ordinanza n. 571 del 6/3/2020 non solo per i risvolti pratici che da essa conseguiranno in termini di organizzazione del servizio, ma soprattutto per avere stigmatizzato le argomentazioni di ANACI e degli Amministratori, rilevandone il carattere strumentale polemico”.

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