Cinquefrondi, incontro tra l’On.Guagliardi ed i comitati di lotta sulla tematica ambiente della Piana

StrettoWeb

imagesIncontro in mediateca comunale a Cinquefrondi, tra l’On.Damiano Guagliardi, consigliere regionale e dirigente nazionale di Rifondazione Comunista ed i comitati di lotta della Piana di Gioia Tauro che si occupano di questioni ambientali.

A l’On. Guagliardi il compito di spiegare la sua proposta di legge regionale sui rifiuti basata sulla proposta “rifiuti zero”, in cui, l’esponente del Prc, sottolinea “l’assoluta contrarietà ad inceneritori o discariche. Lotteremo affinchè siano altre le dinamiche sui rifiuti. Sono pronto -dice- a lavorare insieme a tutti coloro sono disponibile a dare un contributo alla causa”. Interventi estremamente preoccupati sull’inquinamento ambientale in atto nella Piana da, Pino Romeo, del tavolo tecnico ambientale, Giuseppe Longo, Flavio Loria, Pino Ciano, Michele Conia, Alberto Conia, Peppe Marra. Gli intervenuti dicono in coro “la Piana di Gioia Tauro è martoriata da inceneritori, centrale turbo gas, pirolisi. Vi è una situzione insostenibile. La gente muore di malattite provocate dall’inquinamento”. Ed ancora “siamo pronti alla battaglia. Il futuro dovrà il riciclo e la strategia “rifiuti zero”.

Proposta di legge regionale integrale sulla questione rifiuti di Damiano Guagliardi, consigliere regionale Rifondazione Comunista:

Disciplina regionale in materia di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi

Consiglio Regionale della Calabria Gruppo Consiliare Federazione della Sinistraimages 1

RELAZIONE Il territorio regionale è sommerso dai rifiuti! La situazione è insostenibile ed intollerabile! La regione Calabria è stata oggetto di un commissariamento nel campo dei rifiuti che è durato 15 anni. Questo commissariamento, all’epoca giustificato con la presunta situazione di emergenza, ha prodotto solo guasti, mentre l’emergenza non è stata risolta: è evidente che commissariare non è servito a niente. Ma non solo non è servito a niente; se si presta attenzione alla cronaca di questi ultimi 15 anni ci accorgiamo che un’emergenza presunta è stata trasformata in una emergenza vera. All’epoca del commissariamento la Calabria era nella stessa situazione delle altre regioni: sistemi di raccolta approssimativi, discariche fuori norma in giro per i territori spesso attivate direttamente dai comuni, raccolta differenziata inesistente. Se occorreva commissariare si sarebbe dovuto fare in tutta Italia; invece si commissariò la Calabria e sotto la gestione commissariale è successo di tutto e di più. Si è scelta la strada delle megadiscariche e degli inceneritori. Si è scelto di far diventare la Calabria ostaggio di gestori delle discariche dalla moralità molto dubbia. Si è scelto di far diventare la Calabria ostaggio dei padroni dell’incenerimento. L’Ufficio del Commissario tutto ha fatto meno che mettere in piedi un sistema di gestione del ciclo dei rifiuti razionale, efficiente, sicuro per i cittadini e per il territorio. Così abbiamo assistito alle peggiori nefandezze che in materia si possano immaginare: discariche autorizzate che versano illegalmente il percolato nei nostri fiumi ed entro i cui recinti le forze dell’Ordine rinvengono rifiuti pericolosi, tossici e nocivi. Insomma, in Calabria l’emergenza rifiuti sta proprio nel fatto che è esistito il commissariamento. Alla fine del ciclo di commissariamento, gli enti locali calabresi, paradossalmente, si trovano ad ereditare una situazione peggiore di quella in cui si trovavano 15 anni fa. A fronte di un quadro normativo comunitario e nazionale proiettato al futuro (nonostante talune importanti riserve sull’incenerimento) il quadro normativo regionale denota la più totale desertificazione. Non esiste una legge regionale organica riferita all’intero ciclo dei rifiuti ed alla bonifica dei siti inquinati. Sul territorio regionale la raccolta differenziata è assolutamente irrisoria e lasciata alla libera iniziativa dei comuni, senza indirizzi precisi e soprattutto senza l’indicazione di sbocchi al sistema che ne garantiscano la continuità nel tempo; nonostante la spesa di ingenti risorse del POR allo scopo predisposte.
In tema di rifiuti urbani non pericolosi l’unica soluzione definitiva è la raccolta differenziata porta a porta con riciclaggio della materia prima
Consiglio Regionale della Calabria Gruppo Consiliare Federazione della Sinistra

secondaria. Il tutto nell’ambito di un quadro normativo regionale e di indirizzi tecnico-organizzativi certi ed univoci per tutti gli enti locali. La presente legge, all’art. 1 contiene le finalità della stessa. E’ espressamente specificato che non si tratta di una norma generale che attiene all’intera problematica dei rifiuti, per come richiesto dalla normativa nazionale e comunitaria; si tratta piuttosto di una specifica norma per far partire la raccolta differenziata nelle more di una legislazione organica in materia di rifiuti. All’art. 2 viene sancito il divieto di realizzazione di nuovi impianti di combustione dei rifiuti su tutto il territorio regionale. All’art. 3 viene demandata alla Giunta Regionale l’emanazione di un disciplinare con gli indirizzi tecnico-organizzativi cui devono attenersi i comuni nella redazione ed implementazione dei progetti di raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti. All’art. 4 viene specificato l’iter approvativo dei progetti di raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti, nel quale viene sancito il ruolo attivo delle province. All’art. 5 vengono individuate le risorse finanziarie da utilizzare per l’implementazione della raccolta differenziata. All’art. 6 vengono regolamentati i casi di inadempienza da parte dei comuni.
Consiglio Regionale della Calabria Gruppo Consiliare Federazione della Sinistra

ARTICOLATO Art. 1 La presente legge, in parziale attuazione delle disposizioni nazionali e delle norme comunitarie, disciplina la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi nel territorio regionale della Calabria, al fine di assicurare la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici ed in particolare di:
a) organizzare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, di quelli assimilati adottando in via obbligatoria il sistema di raccolta porta a porta e dei rifiuti speciali;
b) promuovere e sostenere le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti urbani ed assimilabili, nonché ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria;
c) abbattere la movimentazione dei rifiuti verso impianti inappropriati, trattandoli nelle strutture prossime al luogo di produzione, utilizzando metodi e tecnologie idonei a garantire un alto grado di tutela e protezione della salute e dell’ambiente;
d) determinare l’azzeramento dello smaltimento indifferenziato;
e) favorire l’informazione e la partecipazione dei cittadini, attraverso adeguate forme di comunicazione;
f) favorire l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e la riduzione delle concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.
Art. 2 A far data dall’approvazione della presente legge è vietata la costruzione sul territorio della regione Calabria di qualsiasi impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi non differenziati. In particolare è vietata:
a) la costruzione di impianti di combustione dei rifiuti, ancorchè pretrattati;
b) la costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti finalizzati alla produzione di combustibile da rifiuti;
c) l’ampliamento degli impianti di cui ai precedenti punti “a” e “b”, già esistenti.
Art. 3
Entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge la Giunta Regionale della Calabria approva il “Disciplinare per la Raccolta
Consiglio Regionale della Calabria Gruppo Consiliare Federazione della Sinistra

Differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati non Pericolosi”, nel seguito denominato “disciplinare”. Il disciplinare conterrà:
a) l’elenco minimo delle frazioni in cui dovranno essere differenziati i rifiuti
b) le indicazioni delle attrezzature e degli impianti da utilizzare per la raccolta differenziata
c) le indicazioni sulle risorse umane utilizzabili per l’implementazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta
d) le modalità di organizzazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta
e) l’individuazione dei soggetti cui conferire la materia prima secondaria
f) i massimali di costo per abitante degli oneri necessari per l’implementazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta.
Art. 4 Entro 120 giorni dall’approvazione della presente legge è fatto obbligo ai comuni della Calabria, anche in forma associata, di presentare alla provincia di competenza il progetto per l’attuazione sul proprio territorio della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi. Il progetto di cui al comma che precede dovrà essere redatto conformemente al disciplinare di cui all’art. 3 della presente legge. Entro 15 giorni dalla presentazione di ciascuno dei progetti di cui al comma 1 ogni provincia ne verificherà la rispondenza al disciplinare ed alle vigenti disposizioni di legge e chiederà al presentatore, ove necessario, l’introduzione degli opportuni correttivi e modifiche. La procedura di approvazione definitiva dei progetti dovrà comunque concludersi entro 30 giorni dalla presentazione con la restituzione ai comuni, muniti delle autorizzazioni di rito. Nei 30 giorni successivi i comuni avvieranno la raccolta differenziata porta a porta secondo quanto prescritto nei relativi progetti. A decorrere dal 180esimo giorno dall’approvazione della presente legge è fatto divieto su tutto il territorio regionale di raccogliere e smaltire i rifiuti indifferenziati.
Consiglio Regionale della Calabria Gruppo Consiliare Federazione della Sinistra

Art. 5 A decorrere dall’annualità 2013, le risorse annualmente stanziate dalla regione ai sensi della L.R. 31/10/1987 n° 24 e s.m.i. in favore dei comuni sono integralmente destinate al finanziamento di tutto quanto occorre per l’implementazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi. Allo stesso scopo sono destinati i fondi comunitari e nazionali disponibili in materia di smaltimento dei rifiuti. Il vincolo di cui al comma che precede è valevole fino a concorrenza della totalità della spesa occorrente per l’implementazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi su tutto il territorio regionale. Le competenze della regione relative alla gestione dei contributi ai comuni, di cui al presente articolo, sono attribuite alle province. Art. 6 Nei confronti dei comuni inadempienti ai sensi e nei termini degli articoli che precedono, la Giunta Regionale adotta i poteri sostitutivi e nomina un commissario ad acta che provvede a tutto quanto previsto dalla presente legge nelle veci del comune inadempiente. I costi della gestione commissariale sono a carico del comune interessato.

Condividi