Il 27 dicembre i militari del Nucleo Radiomobile, a seguito di controllo della circolazione stradale, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 20enne messinese, già noto alle Forze dell’Ordine, per guida senza patente. Il prevenuto è stato fermato dai Carabinieri mentre percorreva la via Case Basse del Villaggio Santa Lucia sopra Contesse di questo capoluogo, alla guida di un motociclo. Nella circostanza, all’esito dei controlli, è emerso che il prevenuto era sprovvisto della patente di guida poiché mai conseguita.
Nella stessa giornata i militari dell’Arma hanno segnalato alla Prefettura di Messina quali assuntori di sostanze stupefacenti quattro 20enni messinesi, di cui uno soltanto con precedenti di polizia, i quali venivano sorpresi con un modico quantitativo di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”. La sostanza stupefacente rinvenuta sottoposta a sequestro opportunamente repertata, sarà trasmessa ai laboratori del RIS Carabinieri di Messina per le relative analisi qualitative e quantitative.
Ai sensi dell’art. 187 del Codice della Strada, chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. L’ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
Ai sensi dell’art. 116 del Codice della Strada chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perchè revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno.
Ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90, chi viene trovato in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:
a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
L’interessato, inoltre, è invitato a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.