Questa la norma:
“Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalita’ di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilita’ e’ punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalita’ di cui al primo comma. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.
Nella versione originaria, poi cambiata dal Senato, si prevedevano pene piu’ alte, cioe’ dai 7 ai 12 anni. Inoltre si stabiliva la punibilita’ non solo dell’offerta di denaro e di “qualunque” altra utilita’ (aggettivo indefinito poi tolto) in cambio dei voti, ma anche della “messa a disposizione” del politico nei confronti dell’associazione criminale. La misura, il giorno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, diventera’ legge e potrebbe venire applicata anche per le prossime elezioni europee.