Aggiornamento carta di circolazione in caso di comodato: l’inutile allarmismo dilaga

StrettoWeb

di Daniele Surace– In questi giorni una notizia sta facendo il giro del web e non solo, attraverso siti d’informazione e giornali, riguardo l’obbligo di aggiornare la carta di circolazione se l’usufruttuario del mezzo fosse diverso dall’intestatario riportato sulla carta di circolazione per un periodo superiore ai 30 giorni, pena una multa di 705 euro. Il tutto a partire dal 3 novembre 2014, frutto di una modifica apportata due anni fa all’art 94 del cds.

 Occorre rammentare per prima cosa che tale disposizione non si applica nei casi di “prestito” del veicolo tra famigliari, purché conviventi. I figli potranno continuare ad usare le auto dei genitori e viceversa.

La norma, che precisiamo non è retroattiva per atti od accordi emessi prima del 3 novembre prossimo, è inoltre applicabile solo qualora il periodo di usufrutto superi i 30 giorni, e quì si apre un interrogativo: non è infatti specificato se il limite massimo è previsto considerando la somma dei giorni di disponibilità nell’anno solare, ovvero per un periodo discontinuo, oppure solo nel caso in cui l’usufrutto avvenga continuativamente per oltre 30 giorni.

Inoltre, qualora non vi fosse un contratto tra le parti, non si apprende come si possa stabilire la data esatta dalla quale dovrebbe partire il conteggio per questo limite.

Le disposizioni emanate dal Ministero dei Trasporti in data 10 Luglio 2014 mettono però nero su bianco in quali casi va applicata o meno la nuova norma, per esempio:

 – NON va applicata agli autotrasportatori, sia di cose sia di persone;

E’ valida per autoveicoli, motoveicoli ed anche rimorchi;

Va applicata in caso in cui vi sia un comodato, un affidamento in custodia giudiziale o un contratto di locazione senza conducente, anche nel caso di un contratto “rent to buy” ovvero la possibilità di riscattare il mezzo al termine del pagamento dei canoni che ne danno diritto alla disponibilità, similmente al leasing

E’ valida anche nel caso in cui  vengano utilizzati veicoli intestati ad incapaci, minori o al de cuius

 OVVIAMENTE, è bene ricordare, che tale norma è valida solo per i mezzi Italiani, e non può certo modificare la carta di circolazione di un veicolo con provenienza estera, essendo che ogni stato prevede le proprie norme per l’intestazione dei veicoli.

Quindi inutile “festeggiare” rammentando che i furbetti non potranno più noleggiare all’estero in libertà. E’ assolutamente legittimo noleggiare un veicolo in qualsiasi stato si preferisca, purché si rispettino le normative fiscali vigenti.

 Fatto presente tutto ciò, non si capisce perché alcuni organi di stampa debbano riportare in modo errato la nuova disposizione generando inutile allarmismo, in un clima già ostile verso le istituzioni, enfatizzando l’elevata sanzione e sintetizzando sommariamente che non si potrà più prestare un veicolo oltre un mese, affermando per esempio che “non si potrà più prestare l’auto all’amico o al figlio” o che “è finita per i furbetti che hanno una vettura noleggiata all’estero”.

Va invece rammentato che la normativa, come già descritto, non è chiara dal punto di vista del conteggio dell’arco temporale esentato dall’aggiornamento della carta di circolazione.

Pertanto genitori, fratelli, amici, noleggiatori esteri ecc. mettetevi l’anima in pace, non vi punterà il fucile nessuno!!

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