L’Antitrust ha giudicato “anticoncorrenziale” le modalità di erogazione dei fondi adottate dalla Regione Calabria alle cliniche private in convenzione, ma la Regione conferma la legittimità del suo operato
L’Antitrust ha avviato un’attività di segnalazione sulle modalità di erogazione dei fondi della Regione Calabria alle cliniche private in convenzione. Come riportato da La Gazzetta del Sud, l’Antitrust ha precisato che «sarebbe preferibile che la ripartizione dei fondi regionali alle strutture private accreditate avvenga sulla base di criteri, quali ad esempio la dislocazione territoriale, le potenzialità di erogazione con riferimento alla dotazione tecnologica, le unità di personale qualificato, le modalità di prenotazione e di accesso alle prestazioni sanitarie, la correttezza dei rapporti con l’utenza, ispirati al principio di non discriminazione, alla valorizzazione del livello di efficienza della singola struttura nonché all’effettivo soddisfacimento delle esigenze della domanda». Nel mirino dell’ Antitrust vi sarebbe il decreto n°68/2014, che dispone sui criteri con cui la Regione debba dislocare le risorse sottoforma di budget agli enti che operano in regime di convenzione con il servizio sanitario regionale, sulla base della così detta “spesa storica”. Secondo L’antitrust infatti, il parametro della “spesa storica” «integra una violazione dei principi a tutela della concorrenza nella misura in cui elimina qualsiasi incentivo a competere tra le strutture accreditate e convenzionate con il Servizio e attribuisce ad imprese già titolari di diritti speciali – per il solo fatto di essere accreditate e convenzionate con l’Snn – un indebito vantaggio concorrenziale» da come si legge sulla Gazzetta del Sud di stamani. L’antitrust ha giudicato come anticoncorrenziale le modalità di allocazione del budget agli enti, procurando dunque un indiscusso ostacolo all’”accesso sul mercato anche di nuovi soggetti imprenditoriali che a parità di capacità tecnico professionale vengono, in tal modo, inevitabilmente pregiudicati”. La Regione Calabria, dal canto suo, ha respinto le accuse dell’Antitrust, confermando che il ragionamento seguito sull’erogazione delle risorse alle cliniche private è del tutto legittimo. Si dovrà attendere adesso, entro 60 giorni, la rimozione del provvedimento altrimenti si procederà con un ricorso per il suo annullamento da parte del Tribunale.