Incredibile a Reggio: negozio vieta l’ingresso al cane-guida di una ragazza cieca!

StrettoWeb

Alla giovane è stato impedito l’accesso al negozio perchè accompagnata da cane guida

E’ davvero incredibile quanto accaduto stamattina a Reggio Calabria: un episodio sconcertante. Una ragazza reggina, Anna Barbaro, affetta da cecità, ha la necessità di essere sempre guidata dal suo cane-guida. Stamattina, però, la giovane è stata “cacciata” da un negozio cittadino perché vietato l’ingresso con i cani.

La sua testimonianza su facebook ha scatenato l’indignazione del web: “stamattina ero in giro con il mio cane guida e mi è successo un episodio che non dà lustro ne alla nostra città ne al mio paese di pellaro. mi sono recata presso un esercizio commerciale di pellaro per fare la spesa quotidiana e il negoziante mi ha detto che il cane non poteva entrare, pur avendo cercato di fare capire la cosa non hanno voluto sentire ragioni la mia colpa è stata di non aver avuto la prontezza li per li di chiamare i carabinieri ma una volta uscita umiliata dal negozio non sono tornata indietro… io vorrei sensibilizzare non ricorrere alle sanzioni che smetterebbero a negozianti come questo che ho incontrato stamattina così allego la legge e vi chiedo di condividerla affinché possa arrivare a più negozianti possibili grazie 

Le leggi promulgate appositamente per l’accesso dei cani guida leggi: 37/1974, 376/1988, 60/2006:
Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico.
Art, 1 – Articolo unico
Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l’animale alcun biglietto o sovrattassa.
Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida (2).
I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l’accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 (3).
Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma (4).
Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida (5).
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata (6).

Note:
(2) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 25 agosto 1988, n. 376 (Gazz. Uff. 31 agosto 1988, n. 204).
(3) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 8 febbraio 2006, n. 60 (Gazz. Uff. 3 marzo 2006, n. 52).
(4) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 8 febbraio 2006, n. 60 (Gazz. Uff. 3 marzo 2006, n. 52).
(5) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 8 febbraio 2006, n. 60 (Gazz. Uff. 3 marzo 2006, n. 52).
(6) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 25 agosto 1988, n. 376 (Gazz. Uff. 31 agosto 1988, n. 204)“.

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