Messina e il debito comunale: parla il sindaco Accorinti

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Una nota del sindaco Renato Accorinti riguardo il debito del comune relativo a consumi idrici negli anni ’80 e ’90

In merito alle informazioni rese dall’assessore al Bilancio, Luca Eller Vainicher, circa la sentenza di condanna pervenuta al termine della scorsa settimana per un debito non pagato dal Comune relativo a consumi idrici risalenti agli anni ’80 e ’90, per un totale di circa 12 milioni e mezzo di euro, il sindaco, Renato Accorinti, precisa che: “Non si tratta di una passività sconosciuta o non considerata, la quale (come riferito da organi di stampa) farebbe saltare il piano di riequilibrio, compromettendo le speranze di risanamento dell’Ente. L’assessore Eller non era forse a conoscenza che questo debito era stato, considerato, valutato e pienamente inserito nel piano di riequilibrio, con accantonamento al 100 per cento del valore nominale della causa. Inoltre la sentenza in questione non è definitiva e l’importo risulta tuttora transigibile, con lo scopo di pervenire (per il tramite del piano di riequilibrio) ad una composizione bonaria ed extragiudiziale della vicenda. I legali che seguono la vicenda (Aldo Tigano e Renato Caudo) – richiesti dal Sindaco dei chiarimenti sull’iter procedurale – informano che: 1) la domanda di accesso arbitrale risale al 2007 ed era diretta ad ottenere il pagamento ex contractu del corrispettivo del vettoriamento per una somma pari ad oltre 25 milioni di euro oltre rivalutazione, interessi ed accessori; 2) tale domanda è stata sostanzialmente respinta avendo il collegio arbitrale accertato che, in mancanza di alcun patto, il Comune andava condannato ai sensi dell’art. 2041 c.c. per indebito arricchimento ma per la somma minore di 12 milioni e 500 mila euro; 3) la Corte D’Appello di Palermo ha respinto sia l’appello principale del Comune di Messina sia quello incidentale dell’EAS che aveva riproposto la domanda originaria di 25 milioni di euro; 4) la sentenza della Corte D’Appello di Palermo non è definitiva ed è ricorribile per Cassazione anche alla luce delle recenti pronunce della Suprema Corte sulle modalità del riconoscimento dell’utilità, ex art. 2041 c.c.; 5) le liti sono state deliberate a suo tempo dal Commissario Straordinario Sinatra; 6) il (presunto) debito essendo stato inserito nel piano di riequilibrio è soggetto al regime giuridico dei debiti inseriti in detto Piano. Ne consegue che il danno potenziale è stato dall’azione legale del Comune dimezzato rispetto all’importo originario, è integralmente considerato nel piano di riequilibrio ed è ancora transigibile con la controparte. Il Sindaco ribadisce che l’Amministrazione (la quale non ha mai nascosto la delicatezza e la gravità della situazione finanziaria del Comune, consapevole di dover eventualmente affrontare ogni possibile scenario) è impegnata a costruire un percorso di risanamento finanziario che, nell’ambito della vigente normativa, possa evitare alla città la prospettiva del dissesto”.

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