Al via da oggi la presentazione dei moduli per chiedere il rimborso del canone Rai in bolletta. Se il canone è stato pagato ma non è dovuto, il titolare del contratto di fornitura di energia elettrica può chiedere il rimborso online o spedendo la richiesta per posta, compilando l’apposito modello. L’istanza può essere presentata online dal titolare dell’utenza elettrica mediante la specifica applicazione web disponibile da oggi 15 settembre sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Inoltre, l’istanza di rimborso può essere presentata per posta (con raccomandata) al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. Nell’istanza di rimborso va indicato il motivo della richiesta, riportando una delle seguenti causali: il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva. Oppure il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è esente per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva.
Tra i motivi indicati dall’Agenzia delle Entrate il fatto che il richiedente ha pagato il canone in bolletta, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato anche con altre modalità, ad esempio mediante addebito sulla pensione; il richiedente ha pagato il canone in bolletta e lo stesso è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative ad un’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica; il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica.
I rimborsi sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile. Nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, lo stesso sarà pagato direttamente dall’Agenzia delle entrate. (AdnKronos)