Messina, referendum costituzionale: deposizioni per propaganda elettorale e comunicazione politica

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La Prefettura di Messina ha diramato la circolare per le deposizioni per la propaganda elettorale

In vista dello svolgimento della consultazione referendaria del 4 dicembre 2016, la Prefettura di Messina ha diramato la circolare del Ministero dell’Interno (194 del 11.10.2016), che richiama le scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica. Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi – cioè dal 28 settembre 2016, giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica – e fino alla conclusione delle operazioni di voto “è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”. Le Giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione, quindi, da martedì 1° novembre a giovedì 3 novembre 2016, dovranno stabilire e delimitare – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti – gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda, distintamente, fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e fra i vari gruppi di promotori del referendum. In ogni caso, l’assegnazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda alla Giunta medesima entro il 34° giorno antecedente quello di votazione, nella fattispecie entro lunedì 31 ottobre 2016. In particolare, poiché l’Ufficio Centrale per il referendum ha dichiarato ammissibili cinque distinte richieste referendarie presentate, rispettivamente, due da membri della Camera dei Deputati, due da membri del Senato della Repubblica e una da oltre 500.000 elettori, si ritiene che ciascuno dei cinque gruppi di promotori del medesimo referendum sia legittimato a chiedere l’assegnazione di uno spazio di propaganda elettorale. Le relative istanze possono essere trasmesse al Comune con posta ordinaria, posta elettronica certificata o via fax o anche consegnate a mano. Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 4 novembre 2016, sono vietati il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti; e la propaganda luminosa mobile. Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore. Nello stesso periodo, e quindi da venerdì 4 novembre 2016, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975. Si rammenta al riguardo che, in forza dell’art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall’art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi. Dalla data di indizione del referendum, per tutto l’arco della relativa campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d’informazione e di comunicazione politica. Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 19 novembre 2016 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato – ai sensi dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 – rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito della consultazione e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 3 dicembre 2016, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nel giorno della votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali. E’ consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

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