“In relazione alla recente Sentenza TAR Catania del 20.6.2017, che annulla due delibere del Comune di Messina del 2013 istitutive di nuove ZTL in prossimità degli imbarchi, appare opportuno chiarire la posizione dell’Autorità Portuale, al fine di evitare possibili fraintendimenti in merito.
L’A.P. è stata costretta ad intervenire nel ricorso presentato dalla Cooperativa Agricola Baglieri per tutelare doverosamente le attribuzioni conferitele dalla legge nello sviluppo dei traffici e nella gestione delle aree portuali in nome e per conto dello Stato italiano. Le aree in questione, infatti, erano state ricomprese con una Delibera di Giunta Municipale del 1995 (anno in cui l’A.P. nasceva) fra quelle di competenza urbana, sottraendole così di fatto al demanio marittimo nazionale.
Trattandosi di atto non più impugnabile, l’Autorità Portuale nel 2013 aveva tentato di avviare una costruttiva interlocuzione con il Comune al fine di identificare una soluzione condivisa per rimediare al grave inconveniente, convinti fra l’altro che un provvedimento tanto datato (oltre 20 anni) andasse rivisto anche e soprattutto alla luce di nuove dotazioni infrastrutturali, a partire dall’approdo di Tremestieri, che incidono positivamente sul traffico viario cittadino.
Non avendo però ricevuto alcun riscontro, non è rimasto che cercare negli archivi degli uffici giudiziari qualsiasi contenzioso già instaurato da altri soggetti su materia analoga, al fine di potervisi legittimamente inserire per semplicemente tenere aperta la questione e non decadere dai diritti e interessi legittimi. Pertanto, solo in quanto unica possibilità residua di opporsi validamente e in modo definitivo, l’Autorità Portuale di Messina si è inserita nel ricorso proposto dalla Cooperativa Agricola Baglieri, impugnando le due più recenti delibere comunali concernenti ZTL ed Ecopass.
Negli atti di ricorso, in merito l’AP ha quindi doverosamente evidenziato come sia chiara l’incidenza dei provvedimenti correlati alla delibera di Consiglio Comunale n. 53/c del 28.05.2013 sugli interessi istituzionali propri dell’Autorità Portuale: a prescindere dalla titolarità delle aree, infatti, la previsione di flussi di traffico indirizzati obbligatoriamente verso determinati punti d’imbarco con divieto di utilizzo di altri e diversi approdi siti all’interno del territorio cittadino, ben può condizionare, nel medio-lungo periodo, i traffici commerciali, inducendo i fruitori dei servizi di traghettamento ad orientarsi verso soluzioni alternative di trasporto, ivi compresa la scelta di diversi porti di partenza ed approdo, cosa che purtroppo, si è verificata proprio a Messina… Tale impostazione è stata correttamente ripresa dalla Sentenza del TAR che riconosce l’obbligo del Comune, ove intenda rieditare gli annullati provvedimenti, a sedersi al tavolo con l’A.P. al fine di assicurare la tutela congiunta di interessi pubblici e la dovuta concertazione con l’Ente che ha competenze esclusive nella gestione dell’ambito portuale.
Il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale, Antonino De Simone, concorda pienamente con chi su questa vicenda ha sollecitato l’attivazione di un tavolo di concertazione teso ad evitare conflitti fra Enti, “Sin dal mio insediamento ho creduto in soluzioni concertate e basate sulla collaborazione interistituzionale, scelta che consente alle amministrazioni pubbliche di costruire fattivamente il futuro nel rispetto degli interessi pubblici”-si legge nella nota trasmessa dall’Autorità Portuale di Messina.