Reggio Calabria, congedo disabili: Corte costituzionale impone revisione

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A Reggio Calabria la Corte istituzionale ha imposto delle revisioni per quanto riguarda il congedo dei disabili

Domande NASpI da riesaminare in autotutela alla luce della sentenza della Corte costituzionale che ridetermina i 4 anni utili per la ricerca di 13 settimane di contribuzione e della determinazione dei 12 mesi per la ricerca di 30 giornate di lavoro effettivo.
Con il Messaggio n. 2178/17, l’Inps rivede le regole per il congedo straordinario per assistenza e cura dei soggetti disabili.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 203/13, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, c. 5, del Dlgs. n. 151/01 (TU maternità e paternità) nella parte in cui, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave, non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario il parente o l’affine entro il 3° convivente della persona in situazione di disabilità.

Alla luce della sentenza, afferma l’Inps, i periodi da neutralizzare devono intendersi quelli relativi a permessi e congedi che sono stati riconosciuti al familiare o affine entro il 3° convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma.

Questo è l’ordine di priorità:
1. il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un parente o affine entro il 3° convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Le eventuali domande per ottenere la NASpI respinte o calcolate in maniera non corretta per effetto di una inesatta applicazione della sentenza, dovranno essere riesaminate in autotutela, ove non riferite a rapporti già esauriti. Info dai Consulenti del lavoro.

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