Reddito di Cittadinanza: giungono chiarimenti dall’INPS sull’incentivo per i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo pieno e indeterminato, i beneficiari
“Giungono chiarimenti dall’INPS (circolare n.104/19) sull’incentivo per i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo pieno e indeterminato, i beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc). In tali casi e a precise condizioni, il datore ha diritto all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico e a carico del lavoratore (esclusi i premi INAIL) nel limite dell’importo mensile della misura spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro. La durata dell’incentivo varia in funzione del periodo di fruizione del Rdc già goduto dal lavoratore assunto. La durata dell’incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del Rdc fino alla data di assunzione, con un minimo pari a 5 mensilità. Le agevolazioni si applicano a tutti i datori di lavoro privati che comunicano alla piattaforma digitale dedicata al Rdc nell’ambito del SIUPL le disponibilità dei posti vacanti e a condizione che il datore realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dal Dlgs n. 150/15, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato”, è quanto scrive in una nota la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. “Il datore di lavoro, contestualmente all’assunzione del beneficiario di Rdc deve stipulare, presso il centro per l’impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo, o di riqualificazione professionale. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, avvenuto nei 36 mesi successivi all’assunzione (anche in periodo di prova e anche in caso di dimissioni per giusta causa), il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo (se non dichiarato illegittimo). Con riferimento al contratto di apprendistato, il recesso al termine del periodo formativo, determina l’obbligo di restituzione dell’incentivo fruito (escluso il caso di giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi). La restituzione dell’incentivo fruito non opera, nel caso in cui il datore risolva al raggiungimento dell’età pensionabile del dipendente. La revoca del Rdc, ancorché venga effettuata per motivazioni riconducibili al comportamento del lavoratore, se disposta successivamente all’assunzione del beneficiario del Rdc, comporta la perdita della parte di incentivo non ancora fruito, sia per il datore sia per l’Ente di formazione accreditato. Info dai Consulenti del lavoro”, conclude la nota.