Messina Servizi non gli affida incarico perché sindacalista: il Tribunale condanna l’azienda e impone l’assunzione

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Messina. Il Tribunale ha ordinato alla Messina Servizi di affidare l’incarico al dipendente escluso dalla selezione perché sindacalista, nonostante fosse l’unico ad aver partecipato al bando

Lo scorso 22 ottobre del 2019 la Messina Servizi Spa aveva promosso un bando per l’assunzione di un responsabile di prevenzione e protezioni rischi (RSPP), che si sarebbe dovuto individuare tra il personale che era già parte dell’azienda.

Inizialmente il bando escludeva dalla selezione coloro i quali fossero stati “Rappresentanti dei lavoratori a vario titolo”. Ciononostante un dipendente dell’azienda, iscritto al sindacato UGL, che aveva già ricoperto lo stesso ruolo per diversi anni sia presso l’ATO 3, che presso la MessinaAmbiente, ritenendo che le condizioni del bando ledessero i propri diritti sanciti dalla costituzione presentò comunque la domanda, che per altro fu l’unica ad essere presentata per quella posizione.

A due mesi dalla scadenza dei termini di presentazione però nessuna risposta dalla MessinaServizi, dunque la decisione del dipendente di adire al Tribunale di Messina, per contestare la clausola del bando da cui derivava l’esclusione dei rappresentanti sindacali.

Ricevuta la notifica del coinvolgimento del Tribunale, l’azienda decise di disapplicare la clausola oggetto della contestazione, continuando però a non conferire l’incarico all’unico partecipante al bando, adducendo come motivazione il fatto che quest’ultimo non fosse inquadrato tra il 5° e l’8° livello, a fronte di un’altra clausola, la quale prevedeva che si sarebbe accordata una preferenza “Ai primi tre candidati più giovani e con livello di inquadramento compreso tra il 5° e l’8°”.

Frattanto la MessinaServizi si era premurata di contattare un soggetto esterno all’azienda per conferirgli la suddetta carica di responsabile di prevenzione e protezioni rischi, attivando un contratto con una retribuzione trimestrale da 10mila euro. Spesa che non si sarebbe resa necessaria se l’incarico fosse stato affidato all’unico dipendete che aveva partecipato al bando, il quale avrebbe svolto l’ulteriore ruolo a titolo gratuito, riconducendo questa ulteriore attività nell’ambito di quelle già espletate per l’azienda.

Scaduto l’incarico trimestrale, la partecipata del Comune ha inoltre indetto un’indagine di mercato per l’affidamento del servizio ad un’altra azienda, per una durata biennale e per un importo pari ad 80mila euro.

Valutati gli atti, infine, il Tribunale di Messina, con le ordinanze del 23 luglio e del 5 ottobre del 2020, ha dichiarato illegittima la decisione da parte di Messina Servizi di rifiutare l’assegnazione dell’incarico al dipendente per “mancanza del requisito dell’inquadramento”, ordinando alla stessa di procedere all’affidamento dell’incarico nei confronti di quest’ultimo, in quanto tale azione costituisce Attività vincolata e non discrezionale, atteso che il lavoratore è l’unico soggetto partecipante alla procedura e il bando espressamente prevede che ‘nel caso in cui pervenisse una sola domanda, rispondente ai requisiti richiesti, l’incarico, previa adeguata formazione ed affiancamento, sarà affidato”.

Condanna peraltro costata circa 5 mila euro alla MessinaServizi, si tratta di fondi pubblici, in ragione del pagamento delle spese legali.

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