Processo Terramara Closed: Accolta la dichiarazione di ricusazione del Tribunale di Palmi proposta da Ernesto Fazzalari. Dopo l’annullamento con rinvio della Cassazione la Corte di Appello di Reggio Calabria ha ritenuto fondate le ragioni della difesa
La Corte di Appello di Reggio Calabria (composta dai magistrati: Dott. Filippo Leonardo, Presidente. e Dott.sse Concettina Garreffa ed Adriana Trapani, Consiglieri) ha accolto la dichiarazione di ricusazione formulata dall’avvocato Antonino Napoli, nell’interesse di Ernesto Fazzalari, nei confronti dei dott. Gianfranco Grillone (presidente), Francesca Mirabelli e Federica Giovinazzo (giudici a latere), nella qualità di componenti del collegio giudicante del Tribunale di Palmi, davanti al quale è pendente il processo “Terramara Closed” a carico, tra gli altri, proprio dell’ex latitante Fazzalari Ernesto. La Corte si è pronunciata in sede di rinvio, in seguito dell’annullamento della Suprema Corte di Cassazione, dell’ordinanza con cui la stessa Corte di Appello di Reggio Calabria aveva precedentemente rigettato la stessa richiesta di ricusazione. La difesa del Fazzalari, rappresentata dall’avvocato Antonino Napoli, aveva rappresentato che i giudici del collegio si trovavano nella condizione di incompatibilità per avere pronunciato nei confronti del Fazzalari, in un diverso procedimento penale, sentenza di condanna per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso con la qualifica di capo, promotore ed organizzatore della cosca Zagari-Fazzalari, in epoca antecedente e prossima all’anno 2008 e fino all’8 aprile 2010, e che, pertanto, si trattava del medesimo fatto, con l’unica differenza che nel processo “Terramara Closed” la contestazione di cui all’art. 416 bis c.p., originariamente aperta, era stata dal PM della Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, chiusa alla data dell’8 aprile 2010. La Corte, disattendendo le argomentazioni difensive, aveva ritenuto che i fatti oggetto dei due procedimenti penali erano obiettivamente diversi per struttura, finalità, per componente soggettiva, per tempo e luogo di commissione del reato ed aveva escluso l’evenienza dell’ipotesi di medesimezza del fatto prospettata dalla difesa, concludendo come i giudici, nei cui confronti era stata avanzata dichiarazione di ricusazione, non avessero manifestato il proprio convincimento in merito al processo “Terramara Closed”.
Avverso l’or