Scuole, il Tar della Calabria sospende l’ordinanza del Sindaco di Catanzaro: si torna in classe, “non c’è alcuna prova che con lezioni in presenza aumenti il contagio”

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Calabria: il Tar riapre le scuole a Catanzaro dopo l’ordinanza del sindaco Abramo

Il Tar della Calabria ha sospeso l’ordinanza con la quale il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, il 19 marzo scorso aveva disposto dal 22 al 31 marzo la sospensione della didattica in presenza nelle scuole comunali di ogni ordine e grado. Una decisione, quella di Abramo, scaturita dalla segnalazione dell’Asp di Catanzaro sull'”aumento dei casi di positività al Covid 19 all’interno delle varie scuole“, nonché “sull’approssimarsi delle vacanze pasquali“, durante le quali sarà “attuato il lockdown nazionale“. Il Tribunale amministrativo, Presidente Giancarlo Pennetti, accogliendo il ricorso di alcuni genitori difesi dall’avvocato Gaetano Liperoti, ha dunque sospeso l’efficacia del provvedimento ritenendolo “illegittimo“. Secondo il giudice amministrativo, intanto, il “quadro ordinamentale scaturito dalle disposizioni del recente Dpcm del 2 marzo 2021, nonché dall’art.1 del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30“, inserisce “la chiusura più severa a carico del sistema dell’istruzione nel suo complesso (esclusivo ricorso alla didattica a distanza) fra le misure di contenimento del contagio applicabili alla cd zona rossa, estranea alla regione Calabria, inserita al momento nella zona arancione“.

Ciò premesso, aggiunge il giudice amministrativo, “in punto di diritto, la giurisprudenza di questo Tar ha ripetutamente chiarito che le condizioni per l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti e la proporzionalità del provvedimento; non è, quindi, legittimo adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della salute“.

Tale “potere di ordinanza“, inoltre, “presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, poiché solo in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente“. Per il Tar, “nel caso di specie, viene azzerata, nel periodo compreso fra il 22 ed il 31 marzo 2021, l’attività didattica in presenza nella totalità delle scuole di Catanzaro di ogni ordine e grado, statali e paritarie ivi compresi i servizi educativi e scolastici rivolti all’infanzia e gli asili nido (in tutto ben 124 plessi, secondo quanto esposto in gravame), mediante mero richiamo (…) alla nota Asp Dipartimento della Prevenzione di Catanzaro del 19 marzo“. Nota che “accenna in modo generico all”aumento di casi di positività al Covid19 all’interno delle varie scuole’ senza specificazione alcuna né del numero di casi, né degli istituti scolastici interessati, né della tipologia di soggetti interessati (studenti, personale scolastico), né dell’efficacia delle apposite misure di quarantena precauzionale e senza indicazione di esistenza di veri e propri focolai epidemici“. Il tutto, aggiunge il giudice amministrativo, “senza alcuna contestualizzazione all’interno della situazione generale del Comune di Catanzaro quanto a incidenza dei contagi, indici riscontrati, incidenza delle cc.dd. varianti e concreto impatto sui servizi sanitari legati all’emergenza nonché senza le previsioni di restrizioni a carico delle comunità adulte“.

Il Tar ritiene poi “manifestamente inconferente il riferimento all”approssimarsi delle vacanze pasquali nel cui periodo sarà attuato il lockdown nazionale’, che dovrebbe piuttosto costituire ragione giustificativa del mantenimento e non della soppressione della didattica in presenza nello scorcio finale del corrente mese di marzo“. Dunque, l’ordinanza “pare sostenuta in sintesi da generici rilievi ‘precauzionali’ che vanno a sovrapporsi alle misure già compiute dalla Autorità statale sulla base di specifici dati e valutazioni tecniche del Comitato tecnico scientifico, del Ministero della salute e dell’Istituto superiore di sanità che in gravame vengono richiamati“. Per il Tar, inoltre, “neppure sembra tenersi conto, foss’anche per evidenziarne limiti e criticità, delle minuziose misure adottate dalla Scuola proprio per prevenire e contenere il contagio (…), che impongono anche le misure di comportamenti cautelativi da adottare nei confronti di soggetti dell’ambiente scolastico (utente o dipendente) che hanno avuto ‘contatto stretto’ con soggetto risultato positivo al tampone“. Da qui la sospensione dell’atto impugnato con la fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale al prossimo 14 aprile.

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