Coronavirus, la bozza del nuovo decreto: tornano le zone gialle, arriva il “green pass”. Ok agli spostamenti tra regioni [DETTAGLI]

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Coronavirus, la bozza del nuovo decreto: tornano le zone gialle. Consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla

Il Governo Draghi sta lavorando con determinazione al nuovo Decreto. L’articolo 1 del “decreto riaperture”, in una bozza in possesso della Dire, prevede il “rispristino della disciplina delle zone gialle”. Al comma 1 si legge: “Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Le misure di cui al primo periodo possono essere modificate con le deliberazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, come modificato dal presente decreto”. Al comma 2 si legge: “Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla”.

Coronavirus, nella bozza del nuovo decreto l’introduzione del “green pass”

Il decreto riaperture introduce il cosiddetto “green pass”, la certificazione verde, a cui è  dedicato l’articolo 10, come si legge nel testo della bozza in possesso della Dire. “Si tratta di certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS CoV-2”, si legge. A seconda del modo in cui si e’ ottenuto la certificazione cambia la durata della validità. Se la certificazione viene rilasciata dopo vaccino “ha una validità di sei mesi ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato”. Nel caso in cui la certificazione è rilasciata dopo guarigione, “ha una validità di sei mesi ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed e’ resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2“. Nel caso in cui invece si ottenga la certificazione dopo tampone molecolare o antigenico rapido, “la certificazione ha una validità di quarantotto ore dal rilascio ed e’ prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta”.

Coronavirus: la bozza del nuovo decreto, la novità sulla scuola

Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021 –c’è scritto nella bozza del nuovo decreto preparato dal Governo-  è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonchè delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca”, si legge ancora nella bozza di decreto a cui sta lavorando il governo. Inoltre, “le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga e’ consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Sars-Cov-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica”Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinchè, nella zona rossa, sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e, fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 60 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”.

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