Reggio Calabria, prorogato lo scioglimento del comune di Africo

StrettoWeb

Reggio Calabria: il Consiglio dei Ministri riunitosi mercoledì 31 marzo 2021, sotto la presidenza del Presidente Prof. Mario Draghi,ha deliberato la proroga dello scioglimento del Consiglio comunale di Africo

Il Consiglio comunale di Africo (Reggio Calabria), a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri, era stato sciolto per la durata di diciotto mesi con Decreto del Presidente della Repubblica del 2 Dicembre 2019, pubblicato GU Serie Generale n.2 del 03-01-2020, e,  per la gestione, era stata nominata  una commissione straordinaria composta da:

● dott.ssa Ester Libertini – viceprefetto;

● dott. Luigi Guerrieri – viceprefetto aggiunto;

● dott.ssa Carla Fragomeni – funzionario economico-finanziario.

Adesso, il Consiglio dei Ministri riunitosi mercoledì 31 marzo 2021 (Seduta n.10), sotto la presidenza del Presidente Prof. Mario Draghi,  Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Dott. Roberto Garofali, su proposta del Ministro dell’interno, Dott.ssa Luciana Lamorgese, non essendo ancora esaurita l’azione di recupero e risanamento delle istituzioni locali dai condizionamenti da parte della criminalità organizzata, ha deliberato la proroga dello scioglimento del Consiglio comunale di Africo (Reggio Calabria), a norma dell’articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Articolo 143 Testo unico degli enti locali (TUEL) -D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti.

Comma 10. – Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all’articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell’anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell’articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991, e successive modificazioni. L’eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.

Condividi