Viola il coprifuoco, ma fa ricorso e la multa viene annullata: “Atto incostituzionale, misura restrittiva della libertà personale”

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A Macerata, un ragazzo di 21 anni ha vinto il ricorso dopo essere stato multato per aver viola il coprifuoco

Era andato a trovare la fidanzata, tornando a casa oltre le 22 e violando così il coprifuoco. La multa, però, è stata annullata dopo il ricorso. E’ successo a un ragazzo di 21 anni a Macerata, difeso dall’amico Marco Dialuce, studente al secondo anno di Giurisprudenza.

“Ho difeso il mio amico ai sensi dell’articolo 317 del codice di procedura civile – racconta Dialuce, come si legge su Il Resto del Carlino – il quale permette a un soggetto sanzionato di farsi rappresentare da una persona di fiducia, che può anche non essere avvocato, nelle cause per multe di entità inferiore a 1.100 euro. Ho fondato il ricorso sull’incostituzionalità del coprifuoco, trattandosi di una misura restrittiva della libertà personale. Nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare è una sanzione di tipo penale e solo il giudice con atto motivato può disporla. Pertanto, è incostituzionale disporre un coprifuoco attraverso un decreto del presidente del consiglio dei ministri, che è un atto amministrativo gerarchicamente inferiore alla legge, e lo sarebbe anche se fosse disposto con un atto avente forza di legge”.

“Non esistono deroghe ai principi costituzionali, se non in caso di guerra – specifica il giovane aspirante avvocato – e anche l’emanazione dello stato di emergenza è illegittima, perché il governo non ha ricevuto neppure una legge delega dal Parlamento, che gli conferisca i poteri necessari per incidere su diritti costituzionalmente garantiti. Lo sta facendo appellandosi al decreto legislativo 1 del 2018, che però si occupa dell’organizzazione materiale e logistica per fare fronte a emergenze calamitose, come il terremoto, e non conferisce in nessun modo allo Stato poteri pieni sui cittadini. La libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, ma mai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare”. 

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