Dl Green Pass, il testo ufficiale: “niente sospensione dei lavoratori sprovvisti, ma solo stop stipendio”

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Il decreto firmato dal Presidente Mattarella è in Gazzetta ufficiale: dal 15 ottobre giro di vite su vaccinazioni e controlli, ecco le regole che dovranno seguire datori di lavoro e dipendenti, i chiarimenti su tamponi e sanzioni

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il dl Green pass – datato 21 settembre 2021 – approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri, che contiene le misure inerenti al certificato verde e valide per i lavoratori pubblici e privati. Nel testo ufficiale del decreto salta la sospensione dal lavoro, prevista originariamente, per chi non è in possesso della Certificazione Verde. Rimane invece intatto l’obbligo di esibirlo per poter accedere ai luoghi di lavoro. I dipendenti che non lo avranno saranno assenti ingiustificati e per loro scatterà comunque, sin dal primo giorno, la sospensione dello stipendio. L’obbligo di esibire il Green Pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati, si ricorda, sarà applicato dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021.

Per chi viola l’obbligo presentandosi al lavoro senza “lasciapassare” scattano le multe da 600 a 1.500 euro; per il datore di lavoro vanno da 400 a 1.000 euro. Un trattamento particolare è invece riservato alle piccole aziende, con meno di 15 dipendenti. Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Obbligo di green pass anche per “i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari”, mentre restano esclusi dall’obbligo “avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo”. Gli organi costituzionali, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, dovranno adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto. Resta il nodo dei controlli, affidati ai datori di lavoro, in attesa delle linee guida che dovranno essere emanate nei prossimi giorni per chiarire questo e altri punti.

Fino al 31 dicembre, le farmacie e tutte le strutture convenzionate con il sistema sanitario, dovranno applicare ai tamponi un prezzo calmierato: 15 euro per i maggiorenni, 8 euro per i minorenni. Confermata dunque la linea imposta dal premier Mario Draghi di non prevedere la gratuità del test, come chiedevano i sindacati e Matteo Salvini, per non depotenziare l’incentivo alla vaccinazione costituito dall’obbligo di Green Pass. Piccole modifiche anche al periodo di validità dei pass: durerà 12 mesi per chi è risultato positivo dopo il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino o a completamento del ciclo. Per chi ha contratto la malattia e si vaccina, il pass varrà dal giorno della somministrazione, senza aspettare il quindicesimo.

Covid, niente sospensione per un dipendente senza Green Pass. Sileri: “scelta che tutela il lavoro”

Dal decreto green pass “è stata tolta la sospensione del lavoratore” senza certificato verde, “ma l’efficacia rimane la stessa”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a “Tgcom24”, sottolineando che “il lavoro deve essere tutelato”. L’ultima modifica al dl per l’obbligo del green pass sui luoghi di lavoro ha infatti eliminato la sospensione del lavoratore privo di green pass, che verrà invece considerato assente ingiustificato e quindi senza stipendio.

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