Green Pass: perché quello italiano non è discriminatorio, ma alla base c’è un profondo errore di comunicazione

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Il Green Pass è uno strumento di sicurezza e quello utilizzato in Italia non fa discriminazione, ma ci sono sempre 3 presupposti da cui bisogna partire: non si può fare discriminazione tra coloro che hanno una Certificazione Verde da vaccino e quelli che la ottengono da guarigione o tampone negativo, anche chi è vaccinato si contagia e può contagiare, un paziente con tampone negativo può positivizzarsi anche dopo poche ore dal test

“L’Unione Europea ha intimato il Governo italiano di dare spiegazione del caso e di togliere il Green Pass entro 30 giorni secondo la legge europea 953/2021. Gravissimo che non sia riportato da nessun quotidiano italiano”. Sono queste le parole scritte dal professore Alessandro Meluzzi tramite le sue pagine social, hanno generato molte interazioni e commenti. In realtà, però, non è del tutto corretto ciò che afferma il noto psichiatra napoletano, tra i volti più presenti in Tv di questi due anni (quasi) di pandemia. Diverse sono state le interrogazioni europarlamentari o i ricorsi presso le corti da parte di alcuni avvocati per sostenerne la presunta illegittimità del Certificato Verde, ma ad oggi sui siti istituzionali europei non si fa menzione di presunte o particolari richieste all’Italia sul tema specifico.

Probabilmente, il prof. Meluzzi fa riferimento all’interrogazione con richiesta di risposta scritta E-003780/2021 alla Commissione Articolo 138 del regolamento Sergio Berlato (ECR), Vincenzo Sofo (ECR) con oggetto “Green Pass: arma di discriminazione”. La risposta di Didier Reynders a nome della Commissione Europea (20 ottobre 2021), è stata la seguente:

“Il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al certificato COVID digitale dell’UE1 si basa sull’articolo 21, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e mira ad agevolare il diritto alla libera circolazione all’interno dell’UE.

Per garantire che anche le persone non vaccinate possano godere del diritto alla libera circolazione, il regolamento istituisce un quadro a livello europeo per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati relativi non solo alla vaccinazione, ma anche ai test e alla guarigione dalla COVID-19. Esso afferma chiaramente che la vaccinazione non costituisce una condizione preliminare per l’esercizio del diritto alla libera circolazione.

L’uso nazionale dei certificati COVID-19 per scopi diversi dall’agevolazione della libera circolazione all’interno dell’UE non rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento. Gli Stati membri possono effettivamente utilizzare il certificato COVID digitale dell’UE a fini nazionali, ma sono tenuti a prevedere una base giuridica nel diritto nazionale che rispetti, tra l’altro, i requisiti in materia di protezione dei dati.

Nel caso in cui uno Stato membro istituisca un sistema nazionale di certificati COVID-19 a fini interni, esso dovrebbe garantire che anche il certificato COVID digitale dell’UE sia accettato in tale contesto. In questo modo, i viaggiatori che si recano in un altro Stato membro non devono ricevere un certificato nazionale supplementare per la COVID-19 per avere accesso, ad esempio, a bar o ristoranti.

Per contribuire a garantire che tutti i cittadini possano usufruire di test a costi accessibili, la Commissione ha messo a disposizione degli Stati membri 100 milioni di EUR per test che soddisfino i requisiti per il rilascio del certificato COVID digitale dell’UE. Tuttavia, è importante notare che le decisioni relative alla determinazione dei prezzi dei test rientrano nell’ambito di competenza degli Stati membri”.

Nella sua risposta, quindi, la Commissione ha detto espressamente che “l’uso nazionale dei certificati COVID-19 per scopi diversi dall’agevolazione della libera circolazione all’interno dell’UE non rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento”. Ciò significa che il Regolamento Europeo disciplina l’utilizzo del Green Pass per gli spostamenti transfrontialieri tra i Paesi membri, non il suo utilizzo all’interno dei singoli Stati. “Gli Stati membri possono effettivamente utilizzare il certificato Covid digitale dell’UE a fini nazionali, ma sono tenuti a prevedere una base giuridica nel diritto nazionale che rispetti, tra l’altro, i requisiti in materia di protezione dei dati”, è la parte di risposta da tenere in considerazione: l’Italia (così come ogni altro Stato membro) può usare il Green Pass per gestire le restrizioni anti-Covid interne alla propria Nazione, a patto che rispetti 2 requisiti: che ci sia una legge interna che ne disciplina le modalità (ed è il D.L. 127/2021, in fase di conversione al Senato) e che non sia violata la normativa sulla privacy. Se tali requisiti vengono rispettati, lo Stato può utilizzare il certificato per uso interno nelle modalità che ritiene migliori. E’ proprio per questo motivo che ci sono dunque Paesi che hanno scelto di non introdurre il Green Pass, altri che hanno scelto di farlo in modo leggero, altri che hanno scelto di farlo in modo molto stringente.

La non uniformità del suo utilizzo è quindi perfettamente normale, perché per il principio della Domestic Jurisdiction, tutelato dal cosiddetto Considerando 13, ogni Stato può agire come meglio ritiene all’interno dei propri confini. Il Regolamento ha precisato due cose molto importanti. Nel famoso Considerando 36 si stabilisce che “il Green Pass deve avere il medesimo valore a prescindere dalle modalità con cui si è ottenuto”: cioè, che si sia in possesso di Green Pass perché guarito, vaccinato o con tampone negativo, si debba godere degli stessi diritti. E, in Italia, così è. Il considerando specifica infatti che “è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate” e che quindi “il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l’uso di uno specifico vaccino anti Covid-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per l’utilizzo di servizi di trasporto”. Leggendo bene, si parla di “certificato di vaccinazione”, non di Green Pass, cioè si fa riferimento al fatto di avere il lasciapassare perché vaccinati anziché per gli altri due motivi previsti. Questo significa solo che chi ha il Green Pass perché vaccinato non deve avere più diritti di chi ce l’ha perché guarito o perché negativo a un tampone, e non che non si possa discriminare chi non ha il Green Pass rispetto a chi ce l’ha. L’errore di comunicazione commesso nel nostro Paese è stato quello di far passare il Green Pass da vaccino come un presidio di sicurezza maggiore rispetto ad avere il Green Pass da tampone negativo. La differenza sta principalmente nella durata (il primo ha una durata 12 mesi, il secondo 2 giorni con test rapido e 3 giorni con molecolare), ma nessuno dei due possiede un valore maggiore sull’altro. Si parte sempre da una libera scelta dell’individuo, in merito all’assunzione di un vaccino che al momento non è obbligatorio. Il Green Pass, quindi, è certamente uno strumento di sicurezza qualora si tenga sempre bene in mente che anche un vaccinato può contagiare e contagiarsi, e che una persona col tampone negativo può positivizzarsi nel giro di poche ore.

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