Era stata sospesa perché non vaccinata: infermiera fa ricorso, dovrà essere reintegrata

StrettoWeb

Un’infermiera, che era stata sospesa perché non vaccinata, deve essere nuovamente reintegrata secondo quanto stabilito dal Tribunale di Velletri

Aveva deciso di non sottoporsi a vaccinazione ed è così stata sospesa dalle sue mansioni. Il tribunale di Velletri, però, ha deciso per il reintegro di un’infermeria. Si legge in un’ordinanza pubblicata il 14 dicembre in cui il giudice del lavoro ha sancito il rientro della donna seppur da impiegare in mansioni diverse, perché c’è la possibilità di farlo per compiti che non impongono rischi per la salute pubblica. La sospensione è infatti da imporre soltanto qualora non sia possibile garantire la permanenza in servizio in sicurezza, ha precisato la Cassazione.

Quindi, anche se la collaboratrice non è vaccinata, deve essere reintegrata e pagata fino a quando non individuerà compiti compatibili. Sarebbe “un’indebita compromissione dei diritti dei singoli”, scrive il giudice, confermare la sospensione dal servizio laddove è emerso che in un sito di competenza dell’Asl è possibile organizzare i compiti dei dipendenti facendo lavorare anche chi non è vaccinato senza rischio specifico. Sostanzialmente, il lavoratore che non si sottopone all’obbligo di vaccinazione può essere adibito a mansioni inferiori e dunque guadagnare meno, mentre il dipendente che appartiene alla categoria a rischio, e dunque non può vaccinarsi, ha diritto a mantenere la retribuzione.

“Revoca il provvedimento di sospensione impugnato e ordina alla parte convenuta di affidare alla ricorrente lo svolgimento di compiti compatibili per il tipo o per le modalità di svolgimento con l’esigenza di tutelare la salute pubblica e adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza secondo le direttive indicate in motivazione; con obbligo della corresponsione della retribuzione sino all’individuazione di tali compiti; Condanna la parte resistente a pagare le spese di lite che liquida in €2.000,00, oltre spese, iva e cpa, con distrazione”, ha precisato la Cassazione.

Condividi