Ostetrica guarita dal Covid, sospesa dopo rifiuto terza dose del vaccino. Il Giudice: “provvedimento illegittimo”

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Il Giudice del Tribunale di Brescia ha posto diversi dubbi di legittimità costituzionale: una sentenza che potrebbe aprire a nuovi scenari visto che Dpcm e disposizioni di legge di questi due anni hanno portato ad una serie infinita di ricorsi e battaglie legali

Si era sottoposta alle prime due dosi di vaccino anti-Covid, ma non alla terza perché, dopo due mesi dalla seconda inoculazione, aveva contratto il virus (dicembre 2021), e questo le era costato la sospensione dal posto di lavoro con la negata possibilità di prestare servizio in altre mansioni. Potrebbe aprire a nuovi scenari la recente sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. Lav., 22 agosto 2022, n. 1008, sul caso avvenuto ad un’ostetrica: il provvedimento è risultato illegittimo e la questione rinviata alla Corte Costituzionale.

La battaglia legale è iniziata dopo che, nel maggio 2022, l’operatrice veniva sospesa dal Consiglio dell’Ordine a cui faceva seguito la sospensione dal lavoro disposta dal datore di lavoro, che negava anche la possibilità di ricollocazione. Secondo il giudice l’articolo 4, comma 7, del Dl 44/2021, dopo le modifiche introdotte dal Dl 172/2021, “nella parte in cui prevede che l’adibizione a mansioni diverse senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio, è ammessa solo per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, pone dubbi di compatibilità con gli articoli 3 e 4 della Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento, dell’irragionevolezza e sproporzionalità e della lesione del diritto al lavoro”.

Si può ritenere corretto che “il pericolo di diffusione del virus sia uguale in capo a qualsiasi lavoratore non vaccinato indipendentemente dal fatto che la omessa vaccinazione sia dovuta ad una scelta volontaria oppure ad un accertato pericolo per la sua salute”; ecco quindi che, secondo il Giudice, “a parità di condizione (uguaglianza del pericolo di contagio per gli altri dipendenti, per i pazienti)” non è comprensibile il motivo “per il quale l’obbligo di ricollocazioni a mansioni diverse, debba sussistere solo a favore dei secondi (soggetti esentati o per i quali la vaccinazione è stata differita) e non anche a favore dei primi”, ossia coloro che non si sono vaccinati per scelta volontaria o altri motivi di salute.

Questi dubbi di legittimità costituzionale sono stati espressi, infine, anche in relazione al comma 5 dell’articolo 4 del Dl 44/2021, nella parte in cui recita “per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati” in relazione agli articoli 2 e 3 della Costituzione; per tali motivi, il giudice ha riposto la questione alla Corte Costituzionale.

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