Reggina, è arrivato il deferimento. Il club: “fiduciosi di poter dimostrare correttezza”

Si è in attesa dell'ufficialità ma, secondo quanto appreso da StrettoWeb, il deferimento è arrivato: deferite la società Reggina e l'A.D. Paolo Castaldi

StrettoWeb

Deferimento arrivato. E’ questa l’ultim’ora in casa amaranto relativamente al “caso Reggina“. Secondo quanto appreso da StrettoWeb, il deferimento è arrivato e, com’è noto, riguarda il mancato pagamento delle ritenute alla scadenza del 16 febbraio e quello di alcuni stipendi relativi ai calciatori ceduti a gennaio.

Sono state deferite la società Reggina e l’A.D. Paolo Castaldi. Il deferimento, come anticipato anche ieri sera, al termine dell’incontro tra l’Avvocato Rodella e la Procura Federale, era ormai certo, quasi una procedura obbligata. Adesso bisogna capire quale sarà il prossimo passo.

Deferimento Reggina, la nota del club

“La Reggina ha ricevuto il prevedibile atto di deferimento relativo alle scadenze dello scorso 16 febbraio. Siamo fiduciosi che potremo dimostrare la correttezza del percorso intrapreso già davanti al Tribunale Federale Nazionale della Figc. Continuiamo a operare nel rispetto delle regole per garantire la solidità della società e la trasparenza dello sport”. Così la Reggina in una nota sul sito ufficiale.

Deferimento Reggina, arriva anche l’ufficialità: la nota della Figc

È arrivata anche la nota ufficiale della Figc. Da precisare che la Federazione fa riferimento solo alle mancate ritenute Irpef. “Il Procuratore federale – si legge – ha deferito al Tribunale Federale Nazionale la Reggina e il suo Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore all’epoca dei fatti Paolo Castaldi, in relazione al mancato versamento, entro il termine del 16 febbraio 2023, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2022″.

“Il club calabrese dovrà rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal suo dirigente ed a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 4, del C.G.S”.

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