Pensione anticipata flessibile meglio nota come quota 103

Questa norma vale solo per l’anno 2023 e sostituisce la vecchia quota 102 (38 anni di contributi + 64 anni di età) che valeva per il solo 2022 e al pari della vecchia quota 100 (38 di contributi + 62 anni di età) in vigore dal 2019 al 2021 ne cristallizza il diritto

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In ambito previdenziale è stata finalmente pubblicata la circolare n.27/2023 dell’INPS che fornisce le indicazioni per l’applicazione della norma approvata nella recente legge di bilancio e che dà la possibilità alle lavoratrici ed ai lavoratori di pensionarsi a coloro i quali hanno raggiunto i 62 anni di età sommati ai 41 anni di contributi.

Diciamo subito che questa norma vale solo per l’anno 2023 e sostituisce la vecchia quota 102 (38 anni di contributi + 64 anni di età) che valeva per il solo 2022 e al pari della vecchia quota 100 (38 di contributi + 62 anni di età) in vigore dal 2019 al 2021 ne cristallizza il diritto. Per cristallizzazione del diritto si intende che coloro i quali avevano maturato i requisiti negli anni di valenza della legge ne possono usufruire il diritto, successivamente, in qualsiasi momento.

Possono usufruire della quota 103 gli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria ed i titolari di gestione separata ma tale beneficio non è consentito né ai militari delle forze armate né alle forze dell’ordine.

Coloro i quali raggiungono i requisiti richiesti entro la fine dell’anno 2023 (41 anni di contributi + 62 anni di età) possono uscire dal mondo del lavoro senza alcuna penalizzazione.

Rimangono le finestre d’uscita che sono di tre mesi per i dipendenti privati ed i lavoratori autonomi e di sei mesi per i dipendenti pubblici. Per coloro che hanno raggiunto i requisiti entro la fine dell’anno 2022 la prima finestra d’uscita è quella del 1 aprile 2023 per i dipendenti privati ed autonomi e dal 1 agosto 2023 per i dipendenti pubblici. Per i lavoratori della scuola il pensionamento avviene solamente una volta esattamente al 1 settembre 2023.

L’unica limitazione che ha la norma del pensionamento anticipato flessibile (meglio nota come quota 103) è che viene introdotto un tetto all’importo dell’assegno previdenziale che non può superare l’importo di cinque volte il trattamento minimo (2.818 € lorde mensili) fino al raggiungimento del pensionamento di vecchiaia fissato a 67 anni.

Altra regola per chi usufruisce di tale opportunità è che non può fino al raggiungimento dell’età della pensione di vecchiaia avere altri compensi se non da lavoro autonomo occasionale fino ad un massimo di 5.000 € annuali e per i dipendenti pubblici l’erogazione del TFR/TFS avviene tenendo conto non della data del pensionamento ma dalla data del raggiungimento della pensione di vecchiaia (67 anni) o della pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne) a cui bisogna aggiungere rispettivamente la tempistica prevista di 15 o 27 mesi.

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