Nella giornata di ieri il Tribunale Federale Nazionale ha pubblicato le motivazioni complete relative alla sentenza di primo grado per il caso Reggina, quelle che hanno portato ai tre punti di penalizzazione e all’inibizione dell’A.D. Castaldi. Trattasi di 9 pagine approfondite in cui l’ente mette in evidenza la tesi difensiva amaranto e il motivo per cui questa non sia stata accolta, seppur ci sia da precisare come per la prima volta il Tfn abbia inflitto una sanzione inferiore al minimo edittale. Difesa che si basa, come noto, sul ricorso di omologa per la ristrutturazione del debito e sugli impedimenti del Tribunale di Reggio Calabria ad effettuare spese che non rientrino nella continuità aziendale.
Il Tribunale “autorizzava i pagamenti degli emolumenti e negava l’autorizzazione per i pagamenti dei debiti tributari e previdenziali”
Proprio su concessioni e impedimenti del Tribunale, però, la Federazione accusa la Reggina di non aver seguito totalmente le indicazioni dell’ente. Infatti, il Tribunale avrebbe negato i pagamenti dell’Irpef, ma non gli emolumenti dei 7 tesserati (Adjapong, Agostinelli, Dutu, Ravaglia, Santander, Giraudo e Lucidi). “Il Tribunale, in data 13.3.2023, nel rispondere all’istanza n. 9, autorizzava i pagamenti degli emolumenti e negava l’autorizzazione per i pagamenti dei debiti tributari e previdenziali. Con provvedimento del 15.3.2023, il Tribunale autorizzava i pagamenti in favore dei componenti della “Prima Squadra Reggina” e dei tesserati federali nonché il fondo di fine carriera relativo componenti della “Prima Squadra Reggina” per i mesi di gennaio e febbraio 2023. Rigettava per il resto”, si legge in un passaggio a pagina 4.
Al 16 febbraio niente piano e richiesta di proroga di 60 giorni
Altra accusa, si legge, “è la totale carenza di diligenza nel tentare di evitare l’inadempimento oggi contestato, non essendosi in alcun modo preoccupati per tempo di come affrontare la questione. Ma questa non è l’unica circostanza che dimostra la totale carenza di diligenza nel tentare di evitare l’inadempimento. Occorre, difatti, considerare che gli odierni deferiti: alla data del 16 febbraio 2023, e perciò quasi tre mesi dopo la presentazione dell’istanza di accesso alla procedura in bianco, non solo non avevano ancora depositato il piano e la relativa documentazione a supporto, così come non avevano ancora inoltrato agli Enti competenti la domanda di transazione ex art. 63 CCII, ma per di più avevano richiesto al Tribunale di Reggio Calabria la concessione di una proroga di 60 giorni. In tal modo, hanno impedito a quest’ultimo di essere messo nelle condizioni di valutare la fattibilità del piano di ristrutturazione e, quindi, l’incidenza del pagamento dei debiti tributari rispetto alla debitoria complessiva”.
Altra accusa: “la Reggina avrebbe potuto contrarre finanziamenti esterni prima della richiesta”
Inoltre, sempre secondo il Tribunale Federale Nazionale, “l’art. 99 CCII, dettato in tema di concordato preventivo ma applicabile analogicamente agli accordi di ristrutturazione, stabilisce che quando è prevista la continuità aziendale e prima dell’omologa, il debitore possa chiedere con ricorso al Tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito del piano, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, prededucibili, funzionali all’esercizio dell’attività aziendale. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti e indicare le ragioni per cui l’assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l’attività aziendale. L’attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell’ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori”.
“In virtù di tali norme, dunque, la società avrebbe ben potuto, per adempiere ai suoi obblighi tributari, ricercare finanza esterna, tenendo conto anche sia del fatto che, come affermato dalla stessa Reggina in udienza, il socio di maggioranza della stessa fa parte di una holding quotata in borsa, e sia della circostanza che, come riportato nella nota integrativa al bilancio al 30.6.2022, la situazione debitoria della società avrebbe potuto essere gestita solo attraverso finanza esterna. Quindi, lo stesso socio di maggioranza della società avrebbe ben potuto procedere ad un finanziamento infruttifero e postergato per procedere al pagamento dei debiti tributari”.
Conclusioni
Sono queste le tre accuse più pesanti della Federazione nei confronti della Reggina. A detta del Tfn, la Reggina avrebbe potuto pagare gli emolumenti dei tesserati in quanto il Tribunale di Reggio non li aveva negati, ma aveva negato solo il pagamento delle tasse. Allo stesso modo, soprattutto, avrebbe potuto richiedere prima finanziamenti esterni. Sarà specialmente su questo che la Reggina dovrà difendersi in secondo grado, respingendo le accuse attraverso proprie motivazioni. Ribadiamo, secondo quanto appreso, che la sentenza d’Appello dovrebbe avvenire nei primi di maggio.
Il club confida sempre nel Collegio di Garanzia dello Sport, che ha sospeso la pena della Juve qualche giorno fa. Dalla sua, la società amaranto vanta l’orgoglio di aver fatto da apripista – con la propria battaglia – al passo indietro della Figc, costretta ad armonizzarsi con lo Stato e a modificare due articoli delle Noif, accettando la possibilità che ogni club possa accedere al piano di ristrutturazione. Lo spieghiamo qui di seguito.