Brescia-Cosenza, arrivano le decisioni del Giudice Sportivo: stangata ai lombardi

Brescia-Cosenza: il Giudice Sportivo si è espresso e, come prevedibile, per la società lombarda sono dolori

StrettoWeb

Come prevedibile, il Giudice Sportivo ha rifilato una maxi stangata ai lombardi la settimana dopo i tafferugli nel finale di Brescia-Cosenza, valevole per il ritorno dei playout di Serie B. Per le rondinelle, non cambia nulla: è comunque retrocessione in Serie C. Era maturata sul campo, dopo l’1-1 al Rigamonti (1-0 all’andata al Marulla), è arrivata comunque così. Infatti è stato decretato lo 0-3 a tavolino e l’obbligo di giocare a porte chiuse le prossime due partite casalinghe.

Brescia-Cosenza, la nota del Giudice Sportivo

“Il Giudice sportivo – si legge – visto il rapporto dell’Arbitro nel quale veniva riportato che: al 52° del secondo tempo la gara veniva sospesa temporaneamente a causa del lancio sul terreno di giuoco di almeno dieci fumogeni, successivamente al predetto lancio alcuni sostenitori della Soc. Brescia invadevano il terreno di giuoco costringendo gli Ufficiali di gara ed i calciatori delle due società a rientrare negli spogliatoi, dopo circa 20/25 minuti il Direttore di gara rientrava sul terreno di giuoco e, confrontandosi con il Responsabile dell’Ordine Pubblico, il quale comunicava che non vi fossero le condizioni di sicurezza per riprendere, sospendeva definitivamente la gara;

visto, inoltre, il referto dei collaboratori della Procura federale nel quale, tra l’altro, veniva riportato che, nelle zone limitrofe allo stadio, si verificavano scontri tra le Forze dell’Ordine ed i sostenitori della Soc. Brescia, che causavano il ferimento di alcuni tra tifosi, rappresentanti della Forze dell’Ordine e steward, oltre al danneggiamento di tre vetture della Polizia e due dei Carabinieri, tant’è che solo in tarda notte gli Ufficiali di gara ed i componenti delle due società riuscivano ad abbandonare l’impianto di giuoco;

in virtù della gravità dei fatti sopra descritti la Soc, Brescia deve rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 26 comma 1 CGS, pertanto deve essere sanzionata, anche se ricorrono le circostanze previste dall’art. 29 comma 1 lett. a) e b) CGS, ex artt. 8 comma 1 lett. e) e 10 comma 1 CGS;

P.Q.M.

delibera di infliggere alla Soc. Brescia la perdita della gara con il punteggio di 0-3, oltre alla sanzione dell’obbligo di disputare due gare a porte chiuse”.

Calciatori squalificati

Queste, invece, le sanzioni ai calciatori.

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

KARACIC Fran (Brescia): per avere, al 52° del secondo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi spinto con forza un calciatore avversario al quale stringeva le mani sul collo senza conseguenze lesive; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

RIGIONE Michele (Cosenza): per avere, al 52° del secondo tempo, nel tunnel che adduce negli spogliatoi, colpito con una manata al volto un calciatore avversario; sanzione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LABOJKO Jakub (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

VOCA Idriz (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

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