Il caso Reggina e la presunta autonomia delle istituzioni sportive

Reggina: la vicenda che ha portato la Covisoc a bocciare l’iscrizione degli amaranto al Campionato di Serie B è un esempio abbastanza evidente di un nodo non ancora risultato fra autonomia delle istituzioni sportive e leggi dello stato

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La vicenda che ha portato la Covisoc a bocciare l’iscrizione della Reggina al Campionato di Serie B è un esempio abbastanza evidente di un nodo non ancora risultato fra autonomia delle istituzioni sportive e leggi dello stato. E’ chiaro che se quattro amici ( al bar) decidono di organizzare un torneo di calcetto possono scegliere di darsi delle regole autonome che possono derogare ( almeno in parte) alle norme dello stato. Faccio un esempio per rendere il senso. Se i quattro amici decidono di escludere dal loro torneo coloro che indossano una maglia di colore indaco sono perfettamente autorizzati a farlo. Già diverso e non lecito se volessero escludere una squadra perché di nazionalità francese.

Quando parliamo di campionati professionisti questo discorso non è più fattibile, perché gli interessi economici che gravitano intorno sono talmente rilevanti da non poter più considerare lecita la presunta autonomia delle competizioni sportive. Se quello sportivo è un mercato e se le società sono per le imprese, allora queste imprese non possono godere di benefici e non possono avere oneri diversi da quelli delle altre imprese. Lo Stato può garantire per legge dei vantaggi o delle esenzioni, ma non possono esser dei regolamenti interni a stabilire leggi diverse da quelle del mercato. La normativa statale sulle imprese deve prevalere sui regolamenti interni e sulle circolari interne che sono valide fin quando non in contrasto con norme generali del diritto d’Impresa. Il caso della Reggina si pone esattamente in questo alveo in quanto alcune circolari impongono delle regole che vanno a confliggere con norme previste dal diritto d’impresa.

Ritengo che nell’ambito di un contenzioso giudiziario la Reggina abbia buone possibilità di vedere riconosciuta la propria posizione in quanto, pur non avendo violato nessuna norma del codice civile, viene penalizzata per essersi uniformata alla pronuncia del tribunale, Pronuncia che è immediatamente esecutiva, anche in presenza di un appello, e sulla quale né la Covisoc né altri possono sindacare in questa fase.

Quello che però nessuno ha sottolineato, forse perché è una strada non percorsa fino ad ora da altre squadre delle competizioni professionistiche, è quella del ricorso all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per sanzionare il comportamento della Lega Calcio e  della FIGC per abuso di posizione dominante. Va ricordato che attualmente la FIGC è già stata citata dal Centro Nazionale Sportivo Libertas per abuso di posizione dominante  in relazione alla gestione dei campionati giovanili e che l’Autorità Garante ha già aperto un’istruttoria in merito.

La proposta che dà senso a questo mio articolo è quella che il comune e la città metropolitana di Reggio Calabria, o in assenza anche una semplice associazione di tifosi presenti un esposto all’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato perché l’esclusione della reggina dal Campionato di Serie B costituisce un chiaro esempio di abuso di posizione dominante, che può portare ad una distorsione del mercato. Spero si possa cercare di evitare una nuova umiliazione, immeritata, alla Città di Reggio Calabria.

Prof. Domenico Marino

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