Reggina: esposto all’Antitrust contro l’esclusione dalla Serie B

L'antitrust ha iniziato la valutazione dell'esposto contro l'esclusione dalla Serie B della Reggina inviato dal Prof. Marino

StrettoWeb

Prosegue la mobilitazione della città e dei tifosi per il salvataggio della Reggina. Un noto professore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Domenico Marino, ha presentato un esposto all’antitrust contro l’esclusione degli amaranto dalla Serie B, requisito fondamentale per la cessione della società al fondo inglese Guild Capital. L’autorità garante della concorrenza e del mercato ha risposto al professore comunicando di aver iniziato la valutazione dell’esposto.

Intanto, il CONI, nella giornata di ieri, ha comunicato che si esprimerà sui ricorsi presentati dalle squadre (tra cui la Reggina) per le iscrizioni ai prossimi campionati di calcio nella giornata di lunedì 17 luglio.

Di seguito pubblichiamo integralmente il testo dell’esposto del prof. Marino all’antitrust “relativo a una presunta violazione della concorrenza o del mercato“:

Egregi membri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, mi rivolgo a Voi con la presente per presentare un esposto riguardante una presunta violazione della concorrenza o del mercato da parte Federazione Italiana Giuoco Calcio. Desidero fornire i seguenti dettagli relativi alla presunta violazione:

Parti coinvolte:

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Reggina 1914 srl

Descrizione del Mercato e del ruolo della FIGC

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (nota come “FIGC” o “Federazione”), fondata nel 1898, è stata ufficialmente riconosciuta dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) nel 1905 e ha contribuito alla fondazione della Union of European Football Associations (UEFA) nel 1954. Essa rappresenta le società e le associazioni sportive che praticano il calcio in Italia. La FIGC si impegna a promuovere e regolamentare l’attività calcistica e gli aspetti correlati, cercando di bilanciare il settore professionistico e dilettantistico attraverso una struttura centrale. La Federazione comprende diverse leghe, responsabili dell’organizzazione dei campionati professionistici (come la Lega Serie A, la Lega Serie B e la Lega Pro) e dilettantistici (come la Lega Nazionale Dilettanti). Inoltre, fanno parte della FIGC l’Associazione Italiana Arbitri, che designa gli arbitri e gli assistenti arbitrali per le partite sotto la giurisdizione della FIGC, le Componenti Tecniche (l’Associazione Italiana Calciatori e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio), nonché il Settore Tecnico e il Settore Giovanile e Scolastico. All’interno della FIGC sono state istituite anche la Divisione Calcio Femminile e la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. Attualmente, la FIGC conta circa 1,4 milioni di tesserati, di cui oltre 830.000 attivi nel settore giovanile.

  • Serie A: La Serie A italiana è considerata una delle leghe calcistiche più prestigiose al mondo. Nel campionato 2020-2021, la Serie A ha generato ricavi complessivi di circa 2,34 miliardi di euro.
  • Valore delle squadre: Il valore delle squadre di calcio può fluttuare nel corso del tempo. Ad esempio, nel 2021, la Juventus è stata stimata avere un valore di mercato di circa 1,36 miliardi di euro, mentre l’Inter è stata valutata a circa 743 milioni di euro.
  • Trasferimenti: I trasferimenti dei giocatori nel calcio italiano possono coinvolgere cifre considerevoli. Ad esempio, nel 2018, Cristiano Ronaldo è stato trasferito dalla Real Madrid alla Juventus per una cifra riportata di circa 112 milioni di euro, stabilendo così un nuovo record per un trasferimento in Serie A.
  • Salari dei giocatori: I salari dei giocatori possono variare notevolmente a seconda del club, della posizione e delle abilità del giocatore. In generale, i giocatori di alto livello possono guadagnare stipendi annuali molto elevati. Ad esempio, nel 2021, Cristiano Ronaldo è stato riportato come il calciatore meglio pagato della Serie A, con un salario annuale di circa 31 milioni di euro.
  • Diritti televisivi: I diritti televisivi rappresentano una fonte significativa di reddito per i club italiani. Ad esempio, per la stagione 2021-2022, l’accordo per i diritti televisivi della Serie A ha previsto un introito complessivo di circa 973 milioni di euro.
  • Affluenza negli stadi: L’affluenza agli stadi è stata negativamente influenzata dalla pandemia di COVID-19 e dalle restrizioni sugli spettatori ad essa correlate. Prima della pandemia, l’affluenza media alle partite di Serie A era di circa 25.000 spettatori per partita.

Con riferimento al campionato di serie B, Nell’ultimo campionato pre-covid 2018-2019 i principali dati economici possono essere così sintetizzati:

 11: aziende sponsor legate alla Lega B

+86,6%: la crescita del valore marketing rispetto all’anno precedente

352: partite ufficiali

7.093: media spettatori per gara

82.231: totale abbonati stagione 2018/19

3 milioni: la fan base digitale sui social

4 milioni: i fan del campionato di serie B

26 milioni di euro: il valore dei diritti tv della serie B

70 milioni: l’audience tv del campionato

Esposizione dei fatti rilevanti

La Reggina Srl aveva regolarmente chiesto l’iscrizione al Campionato di serie B. Con un comunicato diramato dopo il Consiglio Federale del 7 luglio us, è stata bocciata la richiesta di partecipazione della Reggina al Campionato di Serie B. Di seguito il comunicato integrale:

“Il Consiglio Federale

– visto il Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2023/2024 di cui al Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre 2022 come modificato dai Comunicati Ufficiali n. 141/A del 14 marzo 2023 e n. 169/A del 21 aprile 2023;

– visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., nella riunione del 30 giugno 2023, sulla base della documentazione prodotta dalla Società REGGINA 1914 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B, a conclusione della quale la Co.Vi.So.C. ha riscontrato il mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari” per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie B 2023/2024, previsti dal richiamato Sistema delle Licenze Nazionali;

– vista la nota del 30 giugno 2023, con la quale la Co.Vi.So.C., ai sensi del Titolo IV del Sistema delle Licenza Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2023/2024, ha comunicato alla società REGGINA 1914 S.r.l. il negativo esito dell’istruttoria; – preso atto che, avverso tale decisione negativa, la Società REGGINA 1914 S.r.l. nel termine di decadenza all’uopo fissato dal richiamato Sistema delle Licenze Nazionali ha presentato ricorso;

– visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C., nella riunione del 6 luglio 2023 relativamente al ricorso proposto dalla Società REGGINA 1914 S.r.l.;

– considerato che, sulla scorta del suddetto parere che costituisce parte integrante del presente provvedimento, la Società REGGINA 1914 S.r.l. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie B 2023/2024;

– su proposta del Presidente Federale, visti gli articoli 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e 36 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75 nonché gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l ib e r a

di respingere il ricorso della Società REGGINA 1914 S.r.l. per le motivazioni di cui al già richiamato motivato parere della Co.Vi.So.C. del 6 luglio 2023 e per l’effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente non ammissione della REGGINA 1914 S.r.l. al Campionato di Serie B 2023/2024”.

Per meglio comprendere i termini della questione si specifica che la Reggina Srl aveva attivato le procedure del Codice di Composizione delle Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza ed aveva ottenuto l’omologa della ristrutturazione del debito da parte del Tribunale di Reggio Calabria il 12 giugno 2023. Nell’omologa era previsto come termine per il pagamento delle obbligazioni derivanti dall’omologa della ristrutturazione del debito il 12 luglio.

La Co.Vi. So. C., che è l’organo tecnico che vigila sul rispetto dei parametri economico-finanziari delle squadre che partecipano ai campionati FIGC ha dato un parere negativo all’iscrizione sulla base di due contestazioni, la prima che, a loro avviso, il debito derivante dall’omologa andava pagato perentoriamente entro la data della presentazione della domanda di iscrizione (20 giugno) e la seconda che, poiché l’omologa era stata impugnata non era da considerarsi definitiva. Ora è pacifico che nel momento in cui la Reggina srl ha presentato la domanda di iscrizione era perfettamente in regola dal punto di vista degli adempimenti economico-finanziari, in quanto il pagamento doveva essere fatto entro il 12 luglio. Se il pagamento non fosse avvenuto entro quella data, l’omologa sarebbe decaduta e la Figc avrebbe potuto legittimamente escludere la società dalla partecipazione al campionato di Serie B. In ogni caso la Reggina srl ha provveduto al pagamento di quanto dovuto il 5 luglio 2023. Desta, infine, meraviglia la seconda contestazione, perché è noto a tutti che l’omologa è un atto immediatamente esecutivo e che l’eventuale ricorso non inficia gli effetti prodotti dalla omologa dell’accordo, almeno fino a pronunciamento contrario. Anche in questo caso, se l’omologa in sede di appello fosse stata negata, la FIGC avrebbe potuto, ma solo allora, intervenire per escludere la Reggina srl dal Campionato di serie B. L’imposizione di oneri aggiuntivi a quelli di legge per l’iscrizione, uniti al potere di mercato che la FIGC detiene in virtù delle norme di legge, rende plausibile in questo caso la configurazione del comportamento della FIGC nei confronti della Reggina srl come abuso di posizione dominante.

 

Motivi della segnalazione per abuso di Posizione dominante

 

Questa segnalazione contesta, quindi, un presunto abuso di posizione dominante da parte della FIGC la quale, in virtù della   posizione    di   assoluto   rilievo    detenuta   nell’organizzazione di competizioni calcistiche a carattere agonistico e amatoriale, porrebbe in essere comportamenti volti ad ostacolare o impedire la partecipazione ai campionati alle società ad essa aderenti, nello specifico ha negato l’iscrizione al campionato di serie B alla Reggina 1914 srl. 

 

In aggiunta a quanto precedentemente evidenziato va anche ricordato che la FIGC ha già abusato, a mio parere, della sua posizione dominante durante il campionato 2022/2023, quando ha penalizzato di 7 punti, poi ridotti a cinque, la Reggina srl per non aver adempiuto nei termini previsti dalla FIGC stessa, ad alcune obbligazioni fiscali, in presenza però di un ordine esplicito del tribunale che a quel tempo valutava l’omologa di non procedere ad alcun pagamento. La Reggina srl in quel caso è stata penalizzata per non aver adempiuto ad una obbligazione impossibile (Sic!).

È pacifico che la Conventio ad Excludendum della FIGC nei confronti della Reggina srl, pur essendo la società in possesso di tutti i requisiti di legge, altera la concorrenza perché di fatto impedisce alla Reggina srl la partecipazione ad un mercato che, come evidenziato precedentemente, ha delle dimensioni economiche consistenti, sulla base di contestazioni di nessuna rilevanza legale e che sembrano, perfino, norme ed interpretazioni ad hoc finalizzate principalmente all’esclusione dal campionato della Reggina srl. Pertanto, l’ingiusta esclusione della Reggina srl non può che configurarsi come un abuso di posizione dominante. Né può venire in soccorso la pretesa autonomia delle organizzazioni sportive, che, pur potendosi dare regole e direttive autonome, finalizzate al buon funzionamento dei campionati, non possono per questo travalicare i limiti segnati dalle leggi generali. Anzi, proprio questa grande autonomia dovrebbe essere usata con grande prudenza e attenzione. È corretta la richiesta che le squadre debbano avere una solidità patrimoniale, dimostrata attraverso il regolare pagamento degli oneri fiscali e tributari, ma non possono essere aggiunti ulteriori oneri, rispetto a quelli previsti dalle leggi e dal codice civile. Le due contestazioni, relative al mancato pagamento entro il 20 giugno e all’impugnazione dell’omologa, come causa di esclusione dall’iscrizione al campionato di Serie B, altro non sono che oneri aggiuntivi che vengono imposti proprio in forza della posizione dominante avuta dalla FIGC, senza alcuna giustificazione né di diritto, né sostanziale.

 

Va rimarcato, in proposito, che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha già in corso un’istruttoria sulla Figc per abuso di posizione dominante, istruttoria deliberata con provvedimento del 16 maggio 2023 nel quale viene scritto testualmente che:

“In ragione  di tali caratteristiche,  la  FIGC risulta  quindi detenere una posizione  dominante  nell’ambito   dell’organizzazione   di  eventi  sportivi calcistici    a   carattere   agonistico,    oltre   che   una   primaria    posizione nell’organizzazione   di  eventi  e  competizioni  a  carattere  promozionale  e ludico-amatoriale,  in particolare nel settore giovanile,  in quanto soggetto che vanta diritti speciali ed esclusivi che le consentono di determinare se e a quali condizioni  le  ASD  affiliate   e  i  propri  tesserati  possono  partecipare  a competizioni a carattere ludico-amatoriale, e se e quali ESP possano accedere al mercato dell’organizzazione di questi eventi”.

 

Nel già citato atto di apertura dell’istruttoria nei confronti della FIGC viene ancora scritto testualmente: “Preliminarmente, si osserva che, come già rilevato dall’Autorità anche sulla base della giurisprudenza europea in materia, la regolamentazione da parte di una Federazione Sportiva delle attività economiche che gravitano nel mondo dello sport è pienamente soggetta allo scrutinio antitrust5. Secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia europea, “la circostanza che un’attività economica sia attinente allo sport non osta all’applicazione delle regole del Trattato, tra cui   quelle che disciplinano il diritto della concorrenza”.

 

Le restrizioni eventualmente derivanti dalla regolamentazione sportiva, quindi, devono essere valutate in base al contesto nel quale sono state introdotte e agli obiettivi perseguiti e, in ogni caso, non possono eccedere quanto strettamente necessario e proporzionato a garantirne il coordinamento con le attività sportive cui sono connesse, al solo fine di preservare il buon andamento di queste ultime7. Nell’ambito del quadro giuridico illustrato, che si fonda sul sistema piramidale del circuito CIO/FIFA– CONI – FIGC, il ruolo pubblicistico delle federazioni sportive e la connessa esistenza di una sola federazione per sport non escludono, quindi, la sindacabilità, sotto il profilo antitrust, delle modalità con le quali le   federazioni svolgono attività   economica sul mercato dell’organizzazione degli eventi sportivi in cui sono attive. L’attività sportiva, come illustrato, implica   lo svolgimento   di attività economica; infatti, l’organizzazione   e la gestione dell’evento sportivo, che è prodotto di intrattenimento, genera profitto.

 

In particolare, FIGC, nell’ordinamento sportivo, svolge attività rappresentativa, regolatoria e/o organizzativa di imprese attive nel settore del calcio. Inoltre, FIGC, in qualità di organizzatrice di manifestazioni e di gestore del tesseramento degli atleti, svolge direttamente attività economica remunerata”. Sulla base di queste considerazioni l’Autorità Garante giunge alla conclusione che nel caso della FIGC:

 “I comportamenti segnalati appaiono suscettibili di configurare una violazione dell’articolo 102 del TFUE da parte della FIGC”.

Mi riservo di fornire copia di tutti i documenti pertinenti, congiuntamente a quelli che saranno eventualmente richiesti dall’Autorità Garante

Chiedo all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di avviare un’indagine su questa presunta violazione e di intraprendere le azioni necessarie, anche cautelari, per tutelare la concorrenza e il mercato. Quanto alle esigenze cautelari, si evidenzia in questo caso la presenza sia di un” fumus boni iuris”, (dimostrato dall’istruttoria già aperta dall’Autorità Garante),  sia del “periculum in mora” per i gravi danni che potrebbero derivare nel caso in cui gli effetti delle decisioni viziati dall’abuso di posizione dominante dovessero consolidarsi. Se, infatti, il presunto comportamento di posizione dominante dovesse continuare ci sarebbero danni irreversibili, sia per la società, sia per la città di Reggio Calabria. Infatti, una volta avviato il campionato senza la Reggina srl, il danno sarebbe irreversibile, ma anche lo stesso stato di incertezza sull’iscrizione porta un ritardo nella programmazione delle attività per il campionato futuro (Calciomercato, allenamenti, programmazione delle attività agonistiche,…) con perdita molto rilevante di capacità competitiva, minando quindi a priori la regolarità del Campionato stesso.

 

Si chiede, infine, se compatibile con le procedure, di unificare questo procedimento con quello già in corso presso la stessa Autorità Garante, nei Confronti della FIGC. Sono disponibile a partecipare a eventuali audizioni in relazione a questo caso. Vi ringrazio per l’attenzione dedicata e mi auguro che la vostra autorità possa intervenire per garantire un mercato concorrenziale e nel rispetto delle norme vigenti.

 

Prof. Domenico Marino

Condividi