Reggina, le motivazioni del TAR: “avrebbe dovuto pagare il 20 giugno come tutti gli altri, Saladini pensava di fare il furbo”

Reggina, il TAR del Lazio stronca la linea difensiva del club amaranto: le motivazioni sono durissime rispetto al comportamento di Saladini e della società amaranto, che non ha rispettato le scadenze federali "che in alcun caso andavano in conflitto con quelle dello Stato" alterando la regolarità della competitività. In sostanza, dalle motivazioni emerge come Saladini pensasse di essere più furbo degli altri

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Avevano dieci giorni di tempo i giudici del TAR del Lazio per depositare le motivazioni della sentenza con cui lo scorso 3 agosto veniva respinto il ricorso della Reggina, e invece le hanno depositate oggi, in grande anticipo, appena due giorni lavorativi dopo il verdetto. Nel documento del TAR si legge che “il ricorso della Reggina” è complessivamente infondato” e ne vengono fornite nel dettaglio le ragioni tecniche e giuridiche.

Le motivazioni sono una grandissima mazzata per la Reggina: vengono stroncate nel dettaglio tutte le ragioni che Saladini e i suoi legali hanno coltivato fino ad oggi sia in sede mediatica che giudiziaria. Il TAR sottolinea come non ci fosse alcun conflitto tra le norme dello Stato e quelle della FIGC, e che la Reggina le avrebbe potute e dovute rispettare entrambe per essere regolarmente iscritta al campionato, e invece non l’ha fatto adottando un comportamento di presunta furbizia adagiandosi sull’omologa per avere un evidente diverso trattamento rispetto alle avversarie. Nelle motivazioni si ribadisce anche che il mancato pagamento di quanto dovuto al 20 giugno è stato determinante per l’esclusione, confermando che se Saladini avesse pagato quanto dovuto come tutte le altre squadre il 20 giugno la Reggina sarebbe stata regolarmente iscritta. Inoltre nelle motivazioni viene illustrata nel dettaglio anche la diversità di concetto di perentorietà rispetto al caso del Lecco. Di seguito pubblichiamo integralmente il documento del TAR del Lazio.

Il Comunicato FIGC 169/A: “la Reggina sapeva benissimo”

E’ d’uopo premettere che sono condivisibili le censure di inammissibilità del gravame per difetto di interesse, oltre che per tardività, relative all’impugnativa del CU n. 169 del 21 aprile 2023, il quale stabilisce le condizioni di ammissione per la stagione sportiva 2023/2024 al campionato di serie B, atto da ritenersi immediatamente applicabile (e quindi impugnabile) dai candidati alle stesse ammissioni, tra cui la società Reggina e, in ogni caso, privo di effetti sfavorevoli nei confronti della ricorrente. Si tratta di un atto che integra il “Sistema delle Licenze Nazionali per le ammissioni al campionato professionistico di serie B 2023/2024” adottato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. con il C.U. 66/A, al fine di dettare le regole per la partecipazione al suddetto campionato. Come già rilevato da questa Sezione (sent. n. 7045/2022), il Sistema delle Licenze Nazionali “si rivolge a destinatari già noti al momento della sua adozione, ovvero a tutti coloro e solo coloro che hanno partecipato al precedente campionato di serie B (ad eccezione di quelle società calcistiche che, in ragione della classifica finale del campionato, sono state retrocesse in serie C, a cui vanno aggiunte le squadre, del pari determinate ex ante, promosse in serie B dalla serie C o retrocesse in serie B dalla serie A). 4.3 Nel delineato quadro ricostruttivo, seguendo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2019, il Manuale delle licenze deve essere più propriamente qualificato come atto amministrativo “collettivo” o “plurimo” con effetti scindibili e differenziabili per ciascun singolo destinatario.”. Detto comunicato è stato emanato proprio al fine di disciplinare la posizione di quelle “società che hanno fatto ricorso o che ricorreranno agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza” e la Reggina, in data 19 dicembre 2022, aveva depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, “domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di transazione su crediti tributari e previdenziali”, candidandosi a destinataria diretta ed immediata delle disposizioni contenute nel comunicato. Ferma l’immediata e diretta applicabilità del CU 169/A all’odierna ricorrente, la stessa non lo ha evidentemente impugnato in quanto lo ha ritenuto privo di effetti lesivi, effetti che il suddetto comunicato non poteva avere, in quanto diretto a consentire la partecipazione al campionato a società che ne sarebbero rimaste inevitabilmente escluse sulla base delle regole generali (in particolare del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al precitato C.U. n. 66/A).
All’atto dell’emanazione del CU n. 169/A la Reggina aveva infatti già ufficializzato la richiesta di usufruire dei benefici previsti dallo Stato per le imprese in crisi con domanda proposta al Tribunale Fallimentare in data 19 dicembre 2022, trovandosi esattamente nelle condizioni considerate dal comunicato, condizioni che evidentemente la società riteneva di poter soddisfare, come pure avrebbe potuto, essendo la sentenza di omologa intervenuta in data 12 giugno 2023, otto giorni prima della scadenza del termine del 20 giugno 2023, imposto dalle disposizioni della FIGC. Ne deriva la piena inammissibilità dell’impugnazione del C.U. nr. 169/A del 21 aprile 2023, per carenza di interesse, oltre che per tardività, in quanto il comunicato non detta disposizioni lesive per la ricorrente, ma anzi le ha consentito di presentare validamente la domanda di iscrizione al campionato, sebbene essa fosse soggetta a procedimenti di regolazione. Ma pur a voler prescindere dai sopra evidenziati motivi di inammissibilità, che si riflettono anche sull’esame dei rimanenti motivi di ricorso, il gravame risulta comunque complessivamente infondato“.

L’assenza di conflitto tra norme di Stato e FIGC e la presunzione di Saladini che voleva fare il furbetto

La questione di fondo concerne la legittimità della decisione della COVISOC, come condivisa dalla FIGC e dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, di considerare perentorio il termine del 20 giugno 2023, come assegnato dalla FIGC con il Comunicato Ufficiale n. 169/A, per osservare gli adempimenti previsti dai provvedimenti di omologazione emessi dall’Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, senza consentire alcuna dilazione temporale alla società ricorrente, in favore della quale il Tribunale di Reggo Calabria aveva emesso, con sentenza del 12 giugno 2023, un provvedimento di omologa degli accordi di ristrutturazione e di transazione su crediti tributari e previdenziali. La risoluzione della questione, sottende quella, più ampia, concernente la prevalenza del termine assegnato dal Tribunale fallimentare (30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, ovvero, nel caso di specie, entro il 12 luglio 2023) per il pagamento delle somme, rispetto al termine perentorio assegnato dalla FIGC con il sopra indicato comunicato ufficiale, prevalenza invocata dalla ricorrente sulla base del principio di sovraordinazione delle decisioni degli organi di giurisdizione dello Stato rispetto a quelle degli organi federali, in settori aventi rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica. Il Collegio ritiene i termini entro cui è posta la questione non condivisibili. Non si pone infatti, nel caso di specie, alcun conflitto, tra le decisioni del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria, che ha assegnato alla ricorrente il termine di giorni 30 (con scadenza 12 luglio 2023) per il pagamento delle somme ammesse ad omologa e la decisione della COVISOC di (continuare a) fare riferimento al termine perentorio del 20 giugno 2023 previsto dal C.U. n. 169/A, per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al campionato di serie B, stagione 2023/2024. Tale ultima decisione, infatti, costituisce piana esecuzione delle “regole del gioco”, fissate dalla Federazione in data 19 aprile 2023 con il CU n. 66/A, ben prima dell’inizio della competizione sportiva, al fine di poter partecipare a quella competizione. Tali regole, ben note a tutti gli aspiranti, non sono state impugnate dalla ricorrente, che come è stato già rilevato, avrebbe avuto, già al momento della loro adozione, interesse ad impugnarle laddove le avesse ritenute lesive. Ammessa alla procedura di omologazione in data 12 giugno 2023, la ricorrente avrebbe potuto, come pure è stato chiarito (lo hanno confessato gli stessi legali di Saladini in udienza, ndr), adempiere al pagamento dei debiti tributari e contributivi entro il termine del 20 giugno 2023, ma non vi ha provveduto fino al 5 luglio 2023, senza fornire adeguate e provate giustificazioni al riguardo, fatta eccezione per il generico riferimento a “elementari esigenze organizzative”, che non dimostrano l’esistenza di un impedimento effettivo. Se nessun dubbio può sussistere sulla facoltà del debitore di disporre di tutto il termine di 30 giorni concesso dal Tribunale Fallimentare per onorare il debito, deve tuttavia rilevarsi che sarebbe stato onere del medesimo debitore provvedere al suddetto pagamento entro il termine perentorio previsto dal CU n. 169/A (20 giugno 2023), risultando pacifico, ai sensi dei principi generali in tema di adempimento (art. 1185 c.c.) che il debitore possa provvedere al pagamento anche prima del termine finale. E’ del resto evidente che la concessione del termine di 30 giorni assegnato dal Tribunale fallimentare è finalizzata a consentire l’adempimento del debitore nei confronti delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, per non incorrere nella risoluzione della transazione conclusa nell’ambito degli accordi di ristrutturazione (cfr. art. 63 del D.Lgs. n. 14/2019) e non certo ad altri fini, quali la partecipazione ad un campionato professionistico, che è onere della società realizzare, soddisfacendo le condizioni previste dalla disciplina di settore. Alla luce di tale chiaro quadro fattuale, non può intravedersi alcuna frizione tra le regole e le discipline dell’ordinamento statuale e quelle dell’ordinamento sportivo, frizioni mai paventate dalla ricorrente fino al momento in cui, in adempimento delle seconde, la Reggina si è vista negare l’ammissione al campionato e non per la necessità di dare esecuzione alla decisione del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria, ma per scelte imputabili alla propria gestione finanziaria. Non può, in altri termini, la società ricorrente dapprima adeguarsi alle norme dettate dalla Federazione per la partecipazione al campionato e solo dopo averle disattese pretendere di contestarle, appellandosi alle decisioni del Tribunale fallimentare, che ben le avrebbero consentito, peraltro, di rispettare la scadenza imposta dalla Federazione a tutti gli aspiranti alla medesima competizione sportiva. Quest’ultima, com’è evidente, presenta tutti i caratteri della procedura concorsuale, prevedendo una fase di pre-qualificazione rimessa alla discrezionalità della FIGC, che ha il potere di fissare i criteri per l’ammissione al campionato, nell’ambito del percorso pubblicistico che determina la composizione degli organici della successiva stagione sportiva, mediante una procedura di tipo competitivo, che deve assicurare, in primis, la par condicio tra i partecipanti. In relazione a tale aspetto, non è superfluo rilevare che quando vengono in rilievo procedure concorsuali, è opportuno evitare che regole o fatti sopravvenuti nel corso dello svolgimento del procedimento consentano la partecipazione a chi, al momento dell’indizione, non ne aveva titolo, anche al fine di non pregiudicare il buon andamento della procedura stessa, riaprendo continuamente i termini per la partecipazione, con evidente pregiudizio per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e la conclusione del procedimento in tempi celeri e certi. Per tali ragioni, in tali peculiari procedure amministrative, si applica la sola legge esistente al momento dell’inizio della procedura e non trovano spazio le modifiche normative o fattuali intervenute successivamente all’adozione del bando (o di atto equivalente), che non possono rilevare nell’attività amministrativa procedimentale. Quest’ultima, propria delle procedure lato sensu selettive, si distingue dall’ordinario procedimento amministrativo (governato dal principio del tempus regit actum) ed è retta dalla diversa regola del tempus regit actionem, poiché tutto il procedimento è regolato dalla disciplina vigente al momento del suo avvio (cfr., in termini, TAR Catanzaro, sez. I, n. 1420/2007). Le medesime ragioni di parità di trattamento tra i concorrenti e di celerità e speditezza dell’azione amministrativa presidiano la natura perentoria del termine del 20 giugno 2023, previsto dal C.U. 66/A e ribadito dal C.U. n. 169/A. Sul punto, è sufficiente richiamare l’orientamento già espresso da questa Sezione (sent. n. 7045/2022) e condiviso dal Giudice d’appello, in base al quale “esigenze di celerità e puntualità delle procedure e degli adempimenti legati alla iscrizione ai campionati impongono la presenza di termini perentori la cui infruttuosa scadenza non potrebbe che comportare la esclusione dai campionati stessi. Le competizioni debbono infatti iniziare per tempo, data la stretta interdipendenza degli incontri e gli impegni stagionali da rispettare, e non ammettono ritardi colpevolmente ascrivibili a singole società. Come affermato da questa stessa sezione nella citata sentenza n. 4001 del 24 maggio 2021, infatti, tali provvedimenti (nel caso di specie: il Manuale licenze 2021-2022) dettano “una scansione procedimentale ristretta, ma nondimeno vincolante, non per ragioni formali, ma a tutela dell’interesse generale alla puntuale organizzazione ed al regolare avvio dei campionati entro i termini e nel rispetto di procedure e modalità definiti ex ante ed applicati nei confronti di tutte le squadre di calcio partecipanti alla competizione”. Va dunque tendenzialmente ascritta all’autoresponsabilità delle società stesse l’eventuale inosservanza delle condizioni e dei termini stessi” (C.d.S., Sez. V, sent. n. 9876/2022 del 10.11.2022). Applicando le sopra indicate regole ermeneutiche alla fattispecie oggetto di giudizio, deve ritenersi che la disciplina in vigore al momento della fase di preselezione ed ammissione non poteva essere derogata dalla Federazione, pena la lesione della posizione degli altri partecipanti alla procedura concorsuale ed il pregiudizio delle preminenti esigenze organizzative della Federazione e della Lega. Non rileva, dunque, la natura definitiva o non definitiva della sentenza del Tribunale Fallimentare, che per quanto spiegato non entra in conflitto con i comunicati ufficiali e le conseguenti decisioni degli organi federali. Non rilevano neppure le deduzioni relative alla natura di “debito scaduto” o meno delle pendenze tributarie e previdenziali alla data del 20 giugno 2023, che la ricorrente assume estinte per effetto della intervenuta omologazione forzosa ex art. 63, comma 2, CCII da parte del Tribunale, con nascita di un “nuovo” debito da pagare entro il 12 luglio 2023, né la situazione di formale equilibrio finanziario della società prima dell’inizio del campionato per effetto del pagamento effettuato in data 5 luglio 2023 (prima dell’emanazione del provvedimento finale da parte del Consiglio Federale del 7 luglio 2023). Ed infatti, ciò che rileva è che il presupposto (non contestato) per l’iscrizione al campionato era l’adempimento degli obblighi previsti nel C.U. n. 169/A entro il termine perentorio valido per tutti gli aspiranti alla partecipazione al campionato, vale a dire il 20 giugno 2023, adempimento possibile ma non eseguito dalla ricorrente, con conseguente irrilevanza della diversa tempistica prevista per i pagamenti dalla sentenza del Tribunale Fallimentare. E del resto, alla lettera b) del comunicato ufficiale n. 169/A non può attribuirsi alcun significato diverso da quello implicante l’obbligo di effettuare il pagamento entro il termine perentorio del 20 giugno 2023. Così dispone il suddetto comunicato: “Qualora siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, le società interessate dai suddetti provvedimenti devono: a) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 depositare presso la Co.Vi.So.C. copia conforme all’originale dei suddetti provvedimenti; b) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 osservare gli adempimenti previsti dai medesimi provvedimenti;”. Non può ritenersi – come sostenuto dalla difesa della Reggina – che l’espressione “osservare gli adempimenti previsti dai medesimi provvedimenti” si riferisca alla semplice possibilità di adempiere entro (tutto) l’eventualmente più ampio termine concesso dal Tribunale Fallimentare, risultando al contrario chiaramente previsto, dalla parte successiva del medesimo comunicato, che “Gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) effettuati successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale”. Alla luce di tali rilievi, risultano infondati i motivi di impugnazione dal numero 1 al numero 8 (fatta eccezione per il motivo nr. 7, di cui al prosieguo), nonché le doglianze relative all’asserita violazione degli articoli 49, 56, 101 TFUE e 2 l. n. 287 del 1990, che si appalesano, per quanto sopra, sprovviste di fondamento logico-giuridico“.

La perentorietà e la differenza con il caso Lecco

Venendo alla censura relativa alla violazione del principio di parità di trattamento (motivo n. 7 del ricorso introduttivo), in relazione alla posizione del Lecco Calcio, è sufficiente rilevare che l’asserita simmetria di posizioni, che sola può fondare una censura di tal fatta, non sussiste, in quanto nel caso del Lecco Calcio i motivi di esclusione afferivano ad irregolarità/carenze dei criteri infrastrutturali e non di quelli economico finanziari, che hanno invece impedito l’ammissione al campionato della Reggina. Questi ultimi, è bene precisarlo, incidono sulla capacità delle singole società di affrontare il campionato in una situazione di equilibrio economico-finanziario, al fine di non determinare criticità nello svolgimento delle competizioni sportive e di non falsarne lo svolgimento e, pertanto, si sostanziano in un giudizio prognostico che si pone su di un piano diverso rispetto a quello, eminentemente oggettivo, relativo alla sussistenza o meno dei criteri infrastrutturali. Peraltro, la vicenda che ha contraddistinto la mancata ammissione al campionato di serie B 2023-2024 del Lecco Calcio è originata da una singolare consecuzione temporale degli eventi che hanno contraddistinto il procedimento di ammissione al campionato di quella squadra, relativamente allo spostamento dell’ultima partita dei play-off a data successiva a quella indicata dalla Federazione per l’adempimento del cd. “criterio infrastrutturale”, circostanza eccezionale non equiparabile a quelle che hanno determinato l’esclusione della società Reggina“.

Ricorso inammissibile anche sulle NOIF: “regole di iscrizione mai impugnate dalla Reggina”

Non ammissibili sono, infine, le censure di illegittimità relative all’art. 52 delle NOIF, per violazione della normativa superiore costituita dal principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), dal diritto di libera iniziativa economica (art. 41 Cost.) e dal buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), non avendo la ricorrente impugnato dinanzi al Collegio di Garanzia, in uno all’atto di mancata ammissione, le regole del procedimento di iscrizione al campionato, essendosi limitata a censurarne la concreta applicazione sulla base di un’erronea interpretazione delle stesse, in violazione del vincolo della pregiudiziale sportiva, di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 220 del 2003“.

Un documento durissimo contro la Reggina, che adesso dovrà decidere se davvero fare ricorso al Consiglio di Stato e con quali leve. Le motivazioni del TAR – infatti – stroncano in toto ogni tipo di difesa dei legali di Saladini e dimostrano la correttezza dell’operato della FIGC.

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