In questi giorni si è diffusa la notizia di un nuovo divieto a carico degli automobilisti e motociclisti italiani, quello di dover obbligatoriamente assicurare un veicolo anche se questo dorme serenamente in garage, inutilizzato. Nulla di più sbagliato, in quanto sia il decreto (DL 22/11/23n.184) in vigore dal 23 dicembre 2023 sia la Direttiva Europea n.2021/2118 del 24/11/21 che il decreto recepisce non menzionano affatto box o garage. In particolare, la versione italiana della normativa appare alquanto pasticciata e confusa.
Alcune parti del Decreto
Riporto qui di seguito alcune parti del decreto appena entrato in vigore:
“all’articolo 122:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente”;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. 1-ter. L’obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni”.
In questa prima parte del decreto in cui si parla di obbligo si fa riferimento all’uso di un veicolo a prescindere dal terreno su cui è utilizzato, e dal fatto che esso sia fermo o in movimento. Per quest’ultima parte occorre ricordare che per il Codice Stradale italiano la sosta fa parte della circolazione, pertanto nulla di nuovo. Il fatto che sia menzionato il termine “terreno” non può estendere il significato anche a garage e box , che non sono terreni ma fabbricati (unico termine utilizzato per identificarli al catasto ed all’urbanistica), i quali possono anche fare parte dell’abitazione residenziale come pertinenza finanche ad essere parte integrante dell’edificio (es. locale adibito a garage posto al piano terra).
Successivamente possiamo leggere “l’obbligo riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni”. Questa definizione non trova alcun significato nel nostro stato, non corrisponde ad alcuna definizione di immobile, terreno o strada che sia. La frase è stata ricopiata malamente dalla direttiva europea che si vuole recepire con il presente decreto, cito testualmente riprendendo il testo dalla direttiva “Tali Stati membri dovrebbero poter prevedere deroghe limitate all’articolo 3 della direttiva 2009/103/CE relative a zone soggette a restrizioni nelle quali le persone non autorizzate non
possono entrare, come zone specifiche per località e zone con attrezzature nei porti e negli aeroporti”….”Gli Stati membri non dovrebbero applicare la direttiva 2009/103/CE all’uso di veicoli per attività ed eventi sportivi motoristici, tra cui corse e gare, nonché allenamenti, prove e dimostrazioni, incluse quelle della velocità,
dell’affidabilità o delle competenze, autorizzati in conformità del rispettivo diritto nazionale.
Altre spiegazioni
Tali attività esentate dovrebbero svolgersi in una zona soggetta a restrizioni e delimitata in modo da garantire che i normali utenti della strada, il pubblico e qualsiasi persona estranea all’attività in questione non siano in grado di condividere, effettivamente o potenzialmente, il percorso seguito. Generalmente tali attività includono quelle che si svolgono in circuiti o itinerari destinati agli sport motoristici e nelle zone nelle immediate vicinanze, come le zone di sicurezza, i box e i garage per i pit stop, dove il rischio di un incidente è sensibilmente più elevato rispetto alle normali strade e nelle quali le persone non autorizzate non dovrebbero entrare”.
Pertanto il legislatore europeo con questa frase intendeva zone specifiche per località e zone come porti ed aeroporti, oppure aree utilizzate per attività ed eventi sportivi motoristici, certamente non garage e box. Inoltre prevedeva una deroga, non un obbligo come invece è stato stabilito nel decreto italiano.
Proseguo l’analisi del testo del decreto italiano citando un altro paragrafo interessante “dopo l’articolo 122 e’ inserito il seguente:
«Art. 122-bis (Deroghe). – 1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 122, comma 1, del presente codice e dall’articolo 193
del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonche’ quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all’obbligo di assicurazione. 2. La deroga di cui al comma 1 si applica anche quando il veicolo non è idoneo all’uso come mezzo di trasporto, nonchè quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 122, comma 3, per effetto di una formale comunicazione all’impresa di assicurazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all’impresa di assicurazione da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all’annualità. Per i veicoli di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all’impresa di assicurazione da effettuarsi entro cinque giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a undici mesi, rispetto all’annualità”.
Deroghe
In sostanza nelle deroghe previste dal decreto italiano si esonera dall’obbligo di assicurazione i veicoli ritirati dalla circolazione (per esempio quelli destinati all’export), i veicoli soggetti a misure di prevenzione (come il fermo amministrativo o il sequestro), i veicoli non idonei all’uso come mezzo di trasporto e quelli con utilizzo sospeso, ovvero la classica sospensione della copertura assicurativa che è sempre esistita. Unica novità, che va ad aumentare ulteriormente la burocrazia anziché snellirla , quella di dover comunicare preventivamente la data termine del periodo di sospensione, con la facoltà di prorogarla tramite comunicazione all’impresa assicuratrice con un preavviso di 10gg, per un massimo di 10 mesi sui 12 di validità della polizza RCA. In caso di veicolo di interesse storico il periodo di sospensione può prorogarsi fino ad 11 mesi con la possibilità di variare la data del termine con un preavviso ridotto a giorni 5. La sospensione è a tutti gli effetti mancanza di copertura assicurativa, a prescindere dal luogo in cui si trovi il veicolo. Pertanto non corrisponde assolutamente al vero l’affermazione che d’ora in poi sia obbligatorio tenere un’auto o moto in garage con assicurazione attiva.
Verrebbe da chiedersi quindi per quale motivo sia rimbalzata la notizia dell’obbligo di assicurare i veicoli anche se stanno comodamente chiusi nel proprio garage. Altro dubbio riguarda le modalità per un eventuale accertamento della presenza della copertura assicurativa, considerando che per elevare la contravvenzione è necessario indicare orario, data e luogo dell’infrazione e che gli strumenti per poterlo fare sono o il fermo fisico del veicolo oppure mediante ripresa fotografica (es. telecamere autovelox), situazioni che sono entrambe impossibili da mettere in atto dentro una proprietà privata chiusa. E’ bene ricordare che in Italia è possibile entrare in una proprietà privata soltanto con autorizzazione dell’autorità giudiziaria che viene rilasciata per illeciti penali o fiscali rilevanti, certamente non per fare una multa. Non è nemmeno concesso elevare la contravvenzione a tavolino, in quanto non esiste un sistema automatizzato ed omologato che possa controllare tutte le coperture RCA presenti in Italia, come ad esempio avviene per la tassa di possesso. In tal caso l’assicurazione diventerebbe una tassa e comunque sia le contravvenzioni non sono valide se non si è in grado di riportare orario, data e luogo dell’infrazione. Non esiste nulla del genere.
E’ davvero imbarazzante come sia stata riportata la notizia anche da giornalisti e media specializzati nel settore automotive o in diritto, senza analizzare correttamente il decreto e la direttiva europea che si intende recepire, generando un’enorme confusione e preoccupazione nei cittadini italiani che semplicemente non utilizzano un veicolo che viene rimessato nel proprio garage.
A cura di Daniele Surace, esperto di diritto nel settore automotive e in materia di Codice Stradale.