Reggio Calabria: accordo sindacale per l’EVR ai lavoratori edili

Sottoscritto l’accordo sindacale per il calcolo e l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini della città metropolitana di Reggio Calabria

StrettoWeb

A valle del nuovo Contratto Integrativo Provinciale Lavoro (C.C.N.L.) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 24 luglio 2023, è stato stipulato, in data 21 febbraio 2024, il Verbale di Accordo per il calcolo e l’erogazione dell’EVR – il premio variabile per i lavoratori introdotto dall’accordo nazionale del 19 aprile 2010 introdotto dall’accordo nazionale del 19 aprile 2010 – per l’anno 2024 valido per il territorio della città metropolitana di Reggio Calabria per tutte le imprese del settore edile ed affini e per i lavoratori da esse dipendenti.

Soggetti firmatari dell’accordo

L’accordo provinciale è stato sottoscritto dai rappresentanti delle organizzazioni metropolitane dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni firmatarie del contratto nazionale per i dipendenti dalle imprese edili ed affini, ovvero: per il settore delle costruzioni con decorrenza dal 1 ° marzo 2011 ha validità triennale e riguarda più di 7200 lavoratori e quasi 2000 imprese della provincia di Reggio Calabria.

I firmatari dell’accordo

L’accordo è stato sottoscritto dai rappresentanti provinciali delle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale nel cui alveo l’integrativo provinciale si inserisce, ovvero l’ANCE di Reggio Calabria e le organizzazioni sindacali di settore.

In particolare:- per l’Associazione Nazionale Costruttori Edili – ANCE di Reggio Calabria, dal presidente arch. Michele Laganà, assistito dal dott. Antonino Tropea, direttore, dalla dott.ssa Giulia Crucitti e dal sig. Stefano Amedeo, funzionari;
– per la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni (FLC) della provincia di Reggio Calabria:

  • dalla Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno – FENEAL-UIL Calabria rappresentata dalla dottoressa Mariaelena Senese, Segretaria regionale e dal signor Gaetano Tomaselli, Responsabile Territoriale Feneal-Uil Reggio Calabria;
  • dalla Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini – FILCA-CISL – Calabria rappresentata dal dottor Antonino Pannuti, Delegato Regionale Filca Cisl Calabria e dal signor Christian Demasi, Responsabile Territoriale Filca Cisl Metropolitana Reggio Calabria
  • dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive – FILLEA-CGIL – Sindacato Provinciale di Reggio Calabria-rappresentata dal signor Simone Celebre, Segretario Regionale della Fillea-Cgil della Calabria e dal signor Endrio Minervino, Segretario generale FILLEA Area Metropolitana di Reggio Calabria.

Caratteristiche dell’accordo

L’accordo sottoscritto dalle Parti Sociali di categoria, in seguito al calcolo ed alla verifica annuale degli indicatori per l’anno 2023, nonché del relativo EVR da corrispondere ed erogare nell’anno in corso, stabilisce, per l’anno 2024 e con decorrenza dall’1 gennaio, l’EVR nella misura del 100% della percentuale prevista dall’articolo 11 del contratto collettivo integrativo provinciale del 24 luglio 2023 – pari al 4% dei minimi salariali in vigore alla data dell’1 luglio 2018.

Per l’anno 2024 gli esiti della verifica dell’andamento degli indicatori individuati e calcolati a livello territoriale, che tengono conto dell’andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, sono, infatti, risultati tutti positivi.

Pertanto, ai sensi dell’art. 38 del CCNL del 19 aprile 2010, le parti hanno stabilito che per l’anno 2024 l’EVR verrà erogato nella misura del 100% della percentuale prevista dall’art. 11 del contratto collettivo integrativo provinciale e fissata per l’anno 2024 nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data dell’1 luglio 2018.

I premi di produttività

La determinazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per l’anno 2024 fissato al 4% dei minimi in vigore alla data del 1° luglio 2018 per 12 mensilità – gennaio-dicembre 2024 – quale premio calcolato e da erogare alla luce della verifica degli indicatori sull’andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio operata dalle parti sottoscrittrici, comporta il riconoscimento per tutti i lavoratori di riferimento di un premio economico compreso tra 34,39 Euro mensili per l’operaio comune e sino a 68,83 Euro mensili per l’impiegato di 7° livello per le 12 mensilità da gennaio a dicembre 2024.

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