Il giudice che ha il compito di autorizzare l’accesso ai tabulati telefonici per identificare gli autori di un reato, per il cui perseguimento la legge nazionale prevede l’accesso, lo può rifiutare o limitare. E’ quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Ue, nella sentenza relativa ad una causa che riguarda la Procura di Bolzano. Un pubblico ministero che si occupava delle indagini sul furto aggravato di due cellulari ha chiesto al giudice di autorizzare l’accesso ai tabulati, per provare il reato.
Il giudice, che nutriva dubbi dato che si tratta di una misura grave e invasiva a fronte rispetto al reato non gravissimo, ha interpellato la Corte di Giustizia. La direttiva dell’Ue sulle comunicazioni elettroniche non specifica i reati per cui si debba autorizzare un accesso così lesivo della privacy. Il giudice nutriva dubbi sulla legge italiana che inseriva il furto tra questi reati. Per la Corte, il legislatore nazionale non può ”snaturare” il concetto di ”reati gravi”, previsto dalla direttiva, facendovi rientrare reati che ”manifestamente non sono gravi”, tenendo conto del contesto socioeconomico del Paese in questione.