Università Dante Alighieri, il TAR ordina il reintegro di De Medici e Scarfone

Il TAR ha accolto il ricorso di Ruggero De Medici e Beniamino Scarfone contro l'Università Dante Alighieri

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria si è espresso in merito alla vicenda dell’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, e in particolare ha ordinato il reintegro di Ruggero De Medici e Beniamino Scarfone, componenti del C.d.A. dell’Università.

De Medici e Scarfone, difesi dall’avvocato Letterio Donato, hanno fatto ricorso contro l’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Vizzari, che erano stati fatti decadere dalla carica di consigliere in circostante particolari, così spiegate nella sentenza:

nel corso dell’assemblea tenutasi il 23.02.2023 il Consorzio promotore, preso atto delle dimissioni del Presidente del Collegio dei Revisori dott. Pietro Aloi, medio tempore divenuto Presidente del C.d.A. dell’Università, dichiarava decaduta dalla qualità di socio sostenitore l’associazione “Mnemosine”, in ragione dell’omesso versamento della quota annuale relativa all’anno solare 2022;
– ciò nondimeno, il dott. Pietro Aloi continuava a convocare alle riunioni del C.d.A. del 28.03.2023 e del 27.04.2023 il rappresentante dell’associazione “Mnemosine”, omettendo di includere all’ordine del giorno il punto della decadenza di quest’ultima dal C.d.A, come più volte richiesto dagli odierni istanti; contestualmente l’organo di governo di UNIDA approvava alcune delibere
N. 00047/2024 REG.RIC.
importanti per l’Università, relative al progetto di federazione con l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria e alla presa d’atto delle dimissioni del Rettore e di ulteriori due rappresentanti indicati dall’Associazione Società “Dante Alighieri” per il tramite del Consorzio;
– il dott. Pietro Aloi, espulso per condotte contrarie ai doveri sanciti dallo Statuto associativo dall’Associazione Società “Dante Alighieri” di Reggio Calabria nel corso dell’assemblea ordinaria del 18.05.2023, convocava un ulteriore C.d.A. per il giorno 01.06.2023 alla presenza del rappresentante dell’associazione “Mnemosine”; – nel corso di questa riunione, essi ricorrenti sollevavano la questione dell’irregolarità della convocazione del rappresentante dell’associazione “Mnemosine”, nonché della stessa legittimazione del dott. Pietro Aloi a convocare il C.d.A. nella qualità di Presidente, essendo stato espulso dall’Associazione “Dante Alighieri” che lo aveva designato e, contestualmente, dichiaravano che non avrebbero partecipato alle riunioni successive del C.d.A. fino a quando non ne sarebbe stata ripristinata la regolare composizione;
– tale volontà con le ragioni che la sorreggevano veniva ribadita con le note del 26.10.2023, 13.11.2023 e del 16.11.2023 inviate al dott. Pietro Aloi nell’imminenza delle corrispondenti riunioni del C.d.A; purtuttavia, in ciascuna delle predette riunioni, il C.d.A. accertava l’assenza non giustificata dei sig.ri Scarfone e De Medici, come formalmente riportato nei relativi verbali (n. 5 del 26.10.2023, n. 6 del 13.11.2023 e n. 7 del 16.11.2023);
– nel corso della riunione del 16.11.2023, risultando ormai integrata la terza assenza consecutiva non giustificata, il Presidente del C.d.A, dott. Pietro Aloi, rilevava la decadenza dei ricorrenti dalla carica di consiglieri ai sensi dell’art. 33, comma 2, dello Statuto dell’UNIDA e lo comunicava allo stesso organo di governo;
– nella successiva riunione del 21.11.2023, convocata su sollecitazione di altri consiglieri, il C.d.A. prendeva atto a verbale della intervenuta decadenza dei ricorrenti che veniva loro separatamente comunicata in data 01.12.2023 e in data 07.12.2023“.

Scarfone e De Medici “hanno chiesto l’annullamento del prefato verbale e la condanna dell’Università alla loro reintegrazione nell’organo di governo dell’Ateneo, deducendo i seguenti motivi di illegittimità: violazione degli artt. 4 e 11 dello Statuto dell’Università per stranieri “Dante Alighieri”. Violazione dell’art.30 del Regolamento generale. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza“; “violazione e falsa interpretazione dell’art. 2 comma 4 e 33 dello Statuto. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e della disparità di trattamento. Violazione e falsa applicazione del principio di buona fede e correttezza“; “eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e della manifesta irragionevolezza. Incompetenza. Violazione e falsa interpreta-zione dell’art. 6 b“.

Il TAR si è ora espresso sul ricorso e lo ha accolto, annullando “il provvedimento impugnato, ordinandosi all’Amministrazione resistente l’immediata reintegrazione dei ricorrenti nel Consiglio di Amministrazione dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria“.

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