Picchi di lavoro stagionali, a Cosenza firmato l’accordo sul CCNL Commercio

Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil: "maggiori tutele per i lavoratori, più flessibilità per le imprese"

StrettoWeb

Anche per il 2024/2025, i lavoratori e le imprese del settore terziario della provincia di Cosenza potranno contare sull’applicazione dell’accordo provinciale per la gestione dei picchi di lavoro stagionale, siglato da Confcommercio Cosenza, Filcams-Cgil Cosenza e Sibaritide-Pollino, Fisascat-Cisl Cosenza e Uiltucs Uil Cosenza.

L’accordo, che richiama i dettati dell’art. 75 del CCNL Terziario-Distribuzione e Servizi – il contratto più applicato a livello nazionale per il comparto commercio – è frutto di una proficua collaborazione tra le parti, e mira a regolamentare l’utilizzo dei contratti a tempo determinato stipulati per la gestione dei picchi di lavoro stagionale (saldi, vacanze estive, festività natalizie, ecc.) nel rispetto dei diritti dei lavoratori e delle esigenze delle imprese.

L’accordo ha validità fino al 30 aprile 2025 e prevede deroghe ad alcuni aspetti della disciplina ordinaria del contratto per gestire i maggiori flussi di lavoro, dalla durata del contratto a tempo determinato, al numero complessivo dei contratti a termine rispetto ai contratti a tempo indeterminato, agli intervalli temporali previsti per le riassunzioni cosiddette stop & go, alle causali delle proroghe e dei rinnovi.

“Questo accordo rappresenta un passo avanti fondamentale per il nostro territorio”, ha dichiarato Klaus Algieri, Presidente di Confcommercio Cosenza. “Con la firma di questo documento, abbiamo dato concretezza all’impegno condiviso di tutelare i diritti dei lavoratori e sostenere la crescita delle imprese del settore terziario. La collaborazione tra le parti sociali è stata fondamentale per raggiungere questo risultato, e confidiamo che questo accordo possa rappresentare un modello da seguire anche in altri ambiti”.

“L’accordo di oggi è un segnale positivo per il futuro del lavoro nel nostro territorio”, ha aggiunto Angelo Scarcello, Segretario di Fisascat-Cisl Cosenza e dell’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Cosenza. “Con questa intesa, abbiamo dato un contributo concreto per conciliare le esigenze delle imprese con la tutela dei diritti dei lavoratori. Ora è importante lavorare per favorire la crescita e lo sviluppo del settore terziario, a beneficio di tutta l’economia cosentina”.

“L’accordo rappresenta un punto di partenza importante per la valorizzazione del lavoro stagionale nel settore terziario”, hanno aggiunto i segretari della Filcams-Cgil di Cosenza, Annalisa Assunto, e della Filcams-Cgil Sibaritide-Pollino, Andrea Ferrone. “Lavoreremo per garantire una piena e puntuale applicazione dell’intesa, a tutela dei diritti dei lavoratori e per promuovere la crescita occupazionale nel settore”, ha chiuso Rita Rocchetti della Uiltucs Uil.

L’accordo sui picchi di lavoro stagionale rappresenta un passo significativo verso la tutela dei lavoratori e la promozione di un equilibrio sostenibile tra domanda e offerta di lavoro nel settore del commercio, specialmente durante le stagioni di maggiore afflusso.

I vantaggi dell’applicazione dell’accordo 

L’accordo potrà essere applicato da tutte le imprese che applicano integralmente il CCNL Terziario-Distribuzione e Servizi. I contratti stipulati in applicazione dell’accordo:

  • Possono essere rinnovati o prorogati con lo stesso lavoratore anche in assenza delle causali introdotte col c.d. Decreto Dignità.
  • Sono esenti dal limite della durata di 24 mesi complessivi previsto per i normali contratti a tempo determinato, senza obbligo di trasformazione in caso di superamento del limite.
  • Non sono computati nella soglia di utilizzo individuata dalla contrattazione collettiva e dalla legge, offrendo al datore di lavoro la possibilità di stipulare questi contratti senza particolari oneri di verifica.
  • Possono essere rinnovati senza dover rispettare il periodo di interruzione di 10 o 20 giorni individuato dalla legge a seconda del fatto che il contratto scaduto abbia avuto una durata rispettivamente inferiore o superiore a 6 mesi.
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