Regionali Piemonte, 5 candidati a governatore e 13 liste: la legge elettorale ed i sondaggi

Regionali Piemonte, 557 candidati nelle 13 liste che tentano di essere eletti alle elezioni. La legge elettorale ed i sondaggi

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Parte ufficialmente la campagna elettorale in Piemonte in vista delle elezioni regionali. Sono 5 candidati presidente a guidare 557 candidati in tutte le province piemontesi, 323 dei quali sul collegio di Torino: il presidente uscente Alberto Cirio per la coalizione di centrodestra composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e dalla civica Piemonte moderato e liberale; la candidata del centrosinistra Gianna Pentenero, sostenuta da Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, lista Piemonte ambientalista e solidale, Stati Uniti d’Europa e lista civica Pentenero; Sarah Disabato con il Movimento 5 Stelle. Infine, la pasionaria No Tav ed ex consigliere del M5S Francesca Frediani con Piemonte Popolare e l’avvocato Alberto Costanzo candidato di Libertà, la lista di Cateno De Luca.

Piemonte: primo sondaggio, i dati di Cirio, Pentenero e Disabato

Le intenzioni di voto espresse nel sondaggio Bidimedia, evidenziano una preferenza per il presidente uscente, Alberto Cirio (56%) del centrodestra, che sarebbe avanti di oltre 20 punti punti rispetto a Gianna Pentenero (34,1%) del centrosinistra. Staccatissimo il terzo candidato Sarah Disabato (8,8%) del Movimento 5 Stelle.

Partiti

Secondo il sondaggio commissionato dal Pd, il primo partito in Piemonte sarebbe Fratelli d’Italia con il 27%, Forza Italia si assesterebbe al 9,9%, il M5S all’8,6%, il Partito Democratico al 21,6%. La Lega sarebbe intorno al 12%.

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Legge elettorale

L’articolo 8 i Piemonte disciplina la supplenza dei consiglieri assessori, apportando la prima novità di rilievo poiché sancisce l’incompatibilità tra le funzioni di assessore e quelle di consigliere, determinando la sospensione dalle funzioni di consigliere per il periodo in cui si svolgono quelle di assessore. Il 10 disciplina il sistema elettorale: 40 seggi sono attribuiti con sistema proporzionale in liste circoscrizionali concorrenti e 10 invece con sistema maggioritario sulla base di liste regionali abbinate al candidato Presidente.

Premio maggioranza

Il premio di maggioranza determina che alla coalizione vincente vada almeno il 55% dei seggi, ovvero 28, in caso di vittoria con una percentuale inferiore al 45% dei voti validi; almeno il 60% dei seggi, cioè 30, in caso di vittoria uguale o superiore al 45% e inferiore o uguale al 60% dei voti validi; infine almeno il 64% dei seggi, quindi 32, in caso di vittoria con percentuale uguale o superiore al 60% dei voti validi.

Circoscrizioni

Le circoscrizioni elettorali risultano immutate rispetto alle attuali. L’articolo 13 individua le soglie di sbarramento: coalizioni almeno al 5% dei voti validi e le liste che singolarmente abbiano conseguito un risultato superiore al 3%.

Parità di genere

L’articolo 14 norma la parità di genere, altra importante novità del testo, stabilendo che nessuno dei 2 sessi, sia nelle liste circoscrizionali sia in quelle regionali, possa essere rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati tenendo inoltre conto dell’alternanza fin dove possibile. Viene introdotta la preferenza di genere permettendo all’elettore di esprimere fino a 2 preferenze, con annullamento della seconda in caso di preferenze per candidati dello stesso sesso.

Listini

Le lista regionali (listini) sono composte da 10 candidati oltreché da un numero variabile di candidati supplenti (da 2 a 4) che entrano a farne parte solo in caso di eventuale esclusione di uno dei 10 indicati. L’articolo 19 norma la presentazione delle liste circoscrizionali, confermando l’attuale disciplina in relazione al numero di firme dei sottoscrittori e alle modalità, aggiungendo l’esonero dalla raccolta di firme per le liste di candidati che hanno ottenuto una dichiarazione di collegamento con un consigliere appartenente al gruppo misto da almeno 2 anni.

L’articolo 20 disciplina la presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale senza apportare significative modifiche alla legislatura vigente. L’articolo 27, nell’assegnazione dei seggi, tiene conto del premio di maggioranza e della garanzia di rappresentanza delle minoranze; è inoltre prevista la riserva di seggio per il candidato Presidente secondo classificato.

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