La Cassazione ha deciso: l’autorità giudiziaria italiana ha l’obbligo di verificare la possibilità di far scontare all’estero la pena in affidamento in prova ai servizi sociali

L’imprenditore, per la prima volta condannato, aveva chiesto di scontare la pena all’estero, in Romania,  nella città di Bucarest, ove risiedeva e lavorava

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La Suprema Corte, prima sezione penale, in  accoglimento delle questioni giuridiche formulate dal cassazionista Dario Vannetiello del Foro  di Napoli nonché dall’avv. Bruno Vigilanti del foro di Bari, ha annullato l’ordinanza emessa in  data 12.12.23 dal Tribunale di Sorveglianza di Bari  nei confronti dell’imprenditore  Memola Giovanni Paolo (classe 1979).

L’imprenditore, per la prima volta condannato, aveva chiesto di scontare la pena all’estero, in Romania,  nella città di Bucarest, ove risiedeva e lavorava.

Per Memola, a suo tempo, in data 12.11.2018,  fu anche emesso mandato di arresto europeo, a seguito del quale decise di consegnarsi alle Autorità italiane, ottenendo  in seguito anche gli arresti domiciliari, nell’ambito di una vastissima  inchiesta relativa a ben 14 persone, la quale  consentì alla direzione distrettuale di Bari di ottenere sequestri di numerose società, plurimi immobili e numerosi conti correnti, per un valore di decine di milioni di euro.

La condanna a carico emessa dal giudice dell’udienza preliminare di Bari, pari ad anni 2 e mesi 8 di reclusione, divenuta definitiva in data 18.12.2019, ruotava intorno alla pratica illegale di giuochi d’azzardo su piattaforma computerizzata.

La condotta specifica attribuita al Memola era afferente all’incasso di giocate pari a circa 650 mila euro, integrante il concorso di costui, con numerose altre persone,  in una serie di delitti commessi  in Italia ed all’estero (Malta, Romania, Isole Vergini, Curacao), quali  i reati di truffa,  esercizio abusivo di attività di giuoco e di scommesse,  trasferimento di valori, riciclaggio ed  omessa dichiarazione dei redditi.

Il Tribunale aveva disatteso la principale istanza formulata ritenendo che mancavano agli atti sufficienti informazioni sulla attività lavorativa svolta in Romania, oltre a ritenere che il richiedente non aveva avuto un atteggiamento collaborativo con i servizi territoriali, né  risultava aver  preso consapevolezza delle gravi condotte illecite poste in essere.

Tale motivazione risulta essere stata diffusamente censurata dal collegio difensivo. In particolare la difesa aveva sostenuto, con il ricorso per cassazione e con i motivi aggiunti di ricorso,   che la verifica  in ordine alla effettiva residenza ed al reale lavoro svolto all’estero devono e rimangono  a  cura del Ministero della Giustizia italiano;  l’istante in tali casi è solo obbligato ad un onere di indicazione e  di allegazione.

Orbene, gli argomenti introdotti dalla difesa hanno fatto breccia nei supremi giudici   alla luce del sorprendente annullamento della ordinanza impugnata che oggi ancor di più apre una nuova strada ai condannati definitivi : quella di scontare all’estero la condanna in affidamento in prova ai servizi sociali, imponendo a carico dello  stato italiano le verifiche di rito.

L’effetto di tale decisione è di indubbio rilievo atteso che l’imprenditore  diventa di nuovo un uomo libero alla luce della interruzione  delle prescrizioni a cui stava ottemperando nella città di Bari.

Da oggi Memola non sarà sottoposto ad alcuna limitazione; ciò  sino a quando  verrà fissata una nuova udienza davanti al Tribunale, il quale dovrà decidere se consentire al Memola di scontare la pena a Bucarest  come richiesto in via principale, o a Bari come richiesto in via subordinata e sino ad ora ottenuto.

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