Centro scommesse, il Tar Calabria respinge ricorso nel vibonese: “vale la regola del del distanziometro”

Secondo il Tar "l’attività di gestione delle scommesse è uguale alle sale da gioco. Va applicato il distanziometro"

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“Il distanziometro va sempre applicato anche alle sale scommesse”. A ribadirlo è il Tar Calabria, che ha respinto il ricorso del titolare di una sala a Rombiolo, in provincia di Vibo Valentia, a cui la Questura non ha rilasciato la licenza per la raccolta delle scommesse. Al centro della questione la legge regionale del 2018, come riporta Agipronews, che vieta l’insediamento di attività di gioco a meno di 300 metri da luoghi sensibili (500 metri per i Comuni con più di 5mila abitanti).

La decisione 

Il ricorrente lamentava l’illegittimità del provvedimento della Questura, sostenendo che la legge regionale imponesse il distanziometro solo per l’installazione di apparecchi da gioco con vincita in denaro. Il Collegio, tuttavia, richiamando una pronuncia del Consiglio di Stato in ambito nazionale, ha ribadito come “l’attività di gestione delle scommesse lecite sia parificata alle sale da gioco”.

Le norme di ciascuna legge regionale, pertanto, devono essere applicate “secondo un’interpretazione logica e sistematica”, a prescindere delle espressioni letterali impiegate. Tali leggi, dunque, sono sempre riferite ad entrambe le attività, sia gioco con vincita in denaro, sia raccolta di scommesse.

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