Congedo parentale: cambiano le modalità per richiedere l’indennità maggiorata

La richiesta di indennità con aliquota maggiorata è possibile per i periodi di congedo parentale fruiti da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni

StrettoWeb

Sono stati rilasciati dall’Inps gli aggiornamenti procedurali per la presentazione delle domande e la lavorazione delle pratiche di congedo parentale dei lavoratori dipendenti con fruizione oraria e giornaliera e le relative istruzioni operative, alla luce della legge di Bilancio 2024.

La Finanziaria, infatti, ha rafforzato l’istituto del congedo parentale elevando l’indennità dal 30% all’80% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino. E innalzando, inoltre, all’80% per il solo 2024, l’indennizzo corrisposto per il secondo mese di congedo, pari al 60%.

Come riportato nel messaggio dell’Istituto n. 2283/24, il flusso di acquisizione delle istanze di congedo è stato modificato per consentire la richiesta di indennizzo con aliquota maggiorata accedendo, ad esempio, con le proprie credenziali digitali sul portale web dell’Inps. Per richiedere l’indennità con aliquota maggiorata è necessario spuntare con ‘SI” la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda”.

La richiesta di indennità con aliquota maggiorata – ha ricordato l’Inps – è possibile per i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dall’1.1.23, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione, per i quali il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato dopo il 31.12.22. Per gestire la richiesta di indennità con aliquota maggiorata, sono state integrate anche la consultazione e la variazione delle pratiche.

In particolare, i tab “Periodi”, “Dati Calcolo”, “Pagamenti”, “Dichiarazioni”, “Contatori” e “Periodi dichiarati”. Per quanto riguarda, invece, l’istruttoria e la verifica di decorrenza, la procedura ritiene accettabile la richiesta di indennità con aliquota maggiorata di periodi di congedo parentale con inizio a partire dall’1.1.23, se richiesta da lavoratori dipendenti genitori di figli per i quali il periodo di congedo di maternità o di paternità, alternativo o obbligatorio, come dipendenti del settore pubblico o privato sia terminato successivamente al 31.12.22.

A tal proposito, l’Inps ha anche specificato le modalità di verifica dell’età/ingresso in famiglia, del congedo indennizzato, del periodo e capienza e dei flussi Uniemens. Informazioni reperibili dai Consulenti del Lavoro.

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