Messina: pratiche di edilizia privata, richiesta di un tavolo tecnico

Messina, procedure di pratiche di edilizia privata, richiesta di un tavolo tecnico. Trovato: "numerose lamentele di professionisti"

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“Sono pervenute all’ordine degli ingegneri, le lamentele di professionisti iscritti all’Ordine provinciale degli Ingegneri di Messina, riguardo le procedure di istruttoria di pratiche edilizie sia esse CILA, che SCIA che PdC e di adempimenti relativi alle loro definizioni, richiesti dal competente ufficio comunale preposto alla corrispondente istruttoria. In un contesto nel quale le norme edilizie/urbanistiche stanno subendo importanti modifiche che dovrebbero tendere ad una semplificazione delle procedure e dei procedimenti, demandando ai
professionisti esterni molte delle competenze in precedenza in carico agli uffici tecnici comunali, continuano ad essere effettuate istruttorie e conseguenti richieste di adempimenti che vanno invece in direzione opposta a quella che le norme in vigore hanno delineato. Tra queste, basti ricordare le norme del cosiddetto “Salva Casa”, D.L. 69/2024, oggi convertito in legge (L. 105/2024), che modifica diversi articoli del DPR 380/2001, recepito in Sicilia dalla L.R. 16/2016 e ss.mm.ii.”, è quanto scrive in una lettera inviata al comune Santi Trovato, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Messina.

“Vengono spesso segnalate, richieste da parte dell’ufficio che, contrariamente alle indicazioni normative di cui alla L. 241/90 ed alla L.R. 7/2019, alle normali buoni prassi del procedimento amministrativo, ed a quanto espressamente stabilito dall’art. 9 bis del DPR 380/2001, bloccano procedimenti di parte, pretendono documentazione ultronea rispetto a quella prevista dalla legge nazionale e regionale e da quanto indicato nella modulistica in campo edilizio approvata dalla regione Sicilia. Si ricorda che il citato art. 9bis al comma 1 prevede: “Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati.” Tali richieste di fatto costituiscono un aggravio del procedimento che determina danni al committente ed al professionista che deve intervenire con un riscontro alla richiesta pervenuta dal comune per evidenziare la illegittimità della richiesta“, aggiunge la nota.

“È bene ricordare che tra i principi “Principi generali dell’attività amministrativa” la L. 241/90 indica che “La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede ….” La stessa Costituzione della Repubblica Italiana all’art. 97 prevede, tra l’atro “ … I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari ..”. Spesse volte vengono bloccate pratiche edilizie, relative ad interventi su edifici esistenti, rispetto alle quali l’ufficio, esegue anche per il vecchio titolo (consolidatosi anche da diversi decenni) una nuova istruttoria pervenendo, in alcuni casi ad incomprensibili annullamenti“, prosegue Trovato.

“E’ bene ricordare in tal senso che l’art. 21-nonies della citata L. 241/90 stabilisce che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Si invita pertanto il Dirigente, considerata anche la presenza di nuovi assunti nei ruoli tecnici ed amministrativi dello stesso Dipartimento, a formare gli stessi, attenzionando le attività istruttorie loro demandate nel totale rispetto delle normative vigenti anche alla luce delle modifiche di recente apportate alla norma edilizia, che demanda ai tecnici liberi professionisti molti nuovi adempimenti”, rimarca Trovato.

“Questo Ordine professionale in attuazione del principio di leale collaborazione e certo della fattiva collaborazione da parte degli Uffici comunali interessati, rimane a disposizione per la costituzione di un tavolo tecnico permanente finalizzato ad un confronto costruttivo sulle diverse questioni sollevate contribuendo ad apportare un fattivo contributo atto a garantire il buon funzionamento delle attività istituzionali di codesto Dipartimento che hanno una importante ricaduta nel mondo professionale ed imprenditoriale”, conclude Trovato.

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