Reggio Calabria, al via la demolizione dell’ex cinema Orchidea: strade chiuse e info utili, l’ordinanza del Comune

Reggio Calabria, l'ex cinema Orchidea verrà demolito: l'ordinanza del Comune con tutte le info utili per i cittadini

StrettoWeb

Il Comune di Reggio Calabria, tramite il Servizio viabilità del settore Polizia Municipale e Viabilità, ha pubblicato l’ordinanza N°  709 dall’oggetto “modifiche alla circolazione in via Palamolla, corso G. Matteotti e Lungomare Italo Falcomatà per i lavori di riqualificazione (demolizione) dell’ex Cinema Orchidea“.

Di seguito riportiamo integralmente l’ordinanza con tutte le info utili per la cittadinanza:

Vista l’istanza pervenuta in data 16-09-2024 con prot. n° 223609 dal Settore Grandi Opere Programmazione LL PP. Risorse Comunitarie, con la quale si richiedeva la chiusura al traffico veicolare su viale Giacomo Matteotti direzione nord, via Zaleuco e via Palomolla per 20 gg. consecutivi a partire dal giorno 23/09/2024 per i lavori di demolizione che interesseranno il fabbricato “ex cinema Orchidea” ; Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada; Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00; Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione; Ritenuto necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell’area suddetta;
ORDINA

L’INTERDIZIONE AL TRANSITO VEICOLARE

• su viale Giacomo Matteotti, nel tratto compreso tra via Fata Morgana e via II settembre, eccetto l’intersezione con via Giulia;
L’ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE CON DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI E RIMOZIONE
• su lungomare Italo Falcomata’, nel tratto compreso tra l’intersezione con salita Francesco Jerace e l’intersezione con salita Alessandro Monteleone
L’INTERDIZIONE AL TRANSITO VEICOLARE E IL DIVIETO IM SOSTA AMBO I LATI CON RIMOZIONE
• su via Palamolla, nel tratto compreso tra via Domenico Tripepi e viale Giacomo Matteotti;
• sulla salita Rocco La Russa per tutta la sua estensione tra lungomare Italo Falcomatà e viale Giacomo Matteotti
dalle ore 06:00 del giorno 01/10/2024 fino alle ore 18:00 del giorno 20/10/2024

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prescritta dal Codice della Strada apposta a cura e spese della ditta esecutrice. La segnaletica sarà collocata in opera e mantenuta a cure e spese della ditta esecutrice dei lavori AS COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE con sede in via Columna Reghina, 30 — Villa San Giovanni —C. F. e P. 1.V.A, 02596840807:i Nell’installazione della segnaletica, si prescrive alla ditta esecutrice di transennare il viale G. Matteotti all’altezza delle intersezioni con via Fata Morgana e via Giulia. La ditta esecutrice dei lavori, dovrà approntare a proprie cure e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell’art. 21 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii La ditta esecutrice dei lavori, dovrà apporre la segnaletica con almeno 48 ore di anticipo e comunicarne all’Ufficio Tecnico del Traffico P.E.C.: polizia_municipale®pec.reggiocalit, la data e l’ora della messa in opera. Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G. U. 26/09/2002) La ditta esecutrice dei lavori è responsabile di tutte le eventuali consegu.enze derivanti dall’effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penali e per danni a persone o cose. Alla stessa società è fatto obbligo altresì di ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall’inosservanza delle norme di sicurezza per l’incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada). La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice Della Strada , sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza. Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica. L’ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa. Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso: – entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento ; – entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria; – entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, lì 3 G/0 9 12.14
Il Responsabile dell’Ufficio
Dott.sa D Cutrupi

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