Il Tribunale di Roma ha sospeso la nomina del Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia Antonio Seminario e l’insediamento della Giunta dei Gran Dignitari. Il giudice della sedicesima sezione del tribunale civile ha accolto il ricorso dei sostenitori di un altro candidato, Leo Taroni, assistiti dall’ avvocato Lorenzo Borrè, che lamentavano l’illegittimità dei criteri di attribuzione delle preferenze adottati dalla Commissione elettorale.
‘‘Le elezioni si erano svolte il 3 marzo 2024” si spiega nel ricorso ”e sulla base dello spoglio delle schede effettuato dalle sezioni elettorali territoriali, come risultanti dal verbale della Commissione elettorale nazionale, la lista del candidato Leo Taroni era quella che aveva ottenuto più voti (e, pertanto, il Taroni avrebbe dovuto essere proclamato nuovo Gran Maestro ex art. 115 Reg. Ordine)” ma secondo i ricorrenti ”inopinatamente, invece, la C.e.n. con voto assunto a maggioranza dei suoi componenti (8 contro 7), aveva illegittimamente deliberato di considerare nulle le schede cui non era stato rimosso il talloncino antifrode, con la conseguenza che l’ulteriore conteggio effettuato in base a tale delibera aveva ribaltato l’esito in favore del candidato Antonio Seminario”.
Ricorso accolto dal giudice che nell’ordinanza cautelare sottolinea come ”in ogni caso l’errore consistito nell’inserire nell’urna la scheda senza rimuovere il talloncino antifrode non è ascrivibile all’elettore, ma all’ufficio elettorale che avrebbe dovuto rimuoverlo una volta presa in consegna la scheda all’esito della espressione del diritto di voto; deve essere privilegiato il favor voti non potendo essere rimessa alla condotta dei componenti del singolo ufficio elettorale circoscrizionale (i quali, in ipotesi, potrebbero avere interesse a favorire i componenti di una determinata lista) ogni decisiva determinazione al fine di condizionare la validità del voto espresso”.
E dunque ”in definitiva l’operato degli elettori, i quali hanno espresso liberamente il voto, non può essere fatto oggetto di censura – si spiega nell’ordinanza del Tribunale – non essendo rimesso agli stessi l’adempimento di rimuovere il talloncino antifrode prima di depositare la scheda nell’involucro di raccolta. Quanto al concorrente requisito cautelare vale rilevare: si ravvisa l’esistenza di gravi motivi al fine di privare provvisoriamente di efficacia le delibere adottate atteso che, in ragione dei plurimi profili di illegittimità prima facie delibati, deve prevalere sull’esigenza di protrazione della gestione della attività associativa il profilo valoriale della estrinsecazione della stessa in adempimento di un valido processo elettorale”.