Comune di Bagaladi, bocciato il ricorso sul progetto capofila delle aree interne: il Sindaco Monorchio, suocero di Falcomatà, costretto a pagare

Ricorso del Comune di Bagaladi, guidato dal Sindaco Monorchio - suocero di Falcomatà - che è stato rigettato

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, si è espresso in merito al ricorso presentato dal Comune di Bagaladi, nella persona del Sindaco Monorchio, suocero del primo cittadino reggino Giuseppe Falcomatà. Ricorso – presentato contro i Comuni di Roghudi, Bruzzano Zeffirio, Cardeto, Ferruzzano, Montebello Ionico, Roccaforte del Greco – che è stato rigettato, allargando la crepa già in atto tra i Sindaci dell’area grecanica e lo stesso Monorchio. Sindaci dell’area grecanica che avevano presentato un verbale con il quale sostituivano il Comune capofila del progetto Aree Interne, appunto quello di Bagaladi. La Regione, a tal proposito, aveva comunicato il Sindaco di Montebello Ionico come nuovo Soggetto Capofila dell’Area Snai Grecanica.

Le motivazioni

Così si legge nel dispositivo del TAR:

“Ritenuto carente il fumus boni iuris, avuto riguardo al fatto che, da una disamina sommaria della controversia e salvi eventuali approfondimenti o rivalutazioni nella fase di merito:

  1. i) all’esito dell’istruttoria disposta dal Collegio non risulta comprovata l’esistenza di alcuna deliberazione o, comunque, di alcuna manifestazione di volontà collegiale, riferita alla riunione del 6.2.2017 nella quale il Sindaco del Comune ricorrente sarebbe stato designato Referente dei Comuni dell’Area grecanica per la realizzazione del programma oggetto di controversia, circostanza che -per quanto di rilievo nell’odierno contenzioso- appare idonea a far cadere le premesse su cui si reggono le doglianze di parte ricorrente;
  2. ii) in particolare, quanto al primo motivo di ricorso, non appare potersi predicare alcuna violazione dei principi in materia di revoca nell’ambito di accordi tra amministrazioni pubbliche (tanto nella ricostruzione pubblicistica che in quella privatistica), non essendo a monte comprovato che vi fosse stata alcuna designazione inquadrabile nello schema giuridico degli accordi, che, si soggiunge, devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità;
  3. iii) quanto al secondo motivo:
  4. iii.a) dalla documentazione in atti non sembrano evincersi disposizioni convenzionali che riservino la convocazione dei Sindaci dell’Area Progetto SNAI Grecanica al Referente (o comunque ad uno specifico componente del collegio assembleare) ovvero impongano specifici vincoli procedurali, ragion per cui devono ritenersi applicabili gli ordinari principi in tema di formazione della volontà dell’organo collegiale;
    iii.b) in tale ottica, l’autoconvocazione della maggioranza dei Comuni interessati dall’APQ “Area Interna – Grecanica”, della quale risulta essere stato messo a conoscenza il Comune ricorrente (come si evince dalle ricevute di consegna pec depositate dai Comuni resistenti a seguito di istruttoria collegiale) e l’assunzione della deliberazione a maggioranza dei partecipanti, appaiono circostanze idonee a rendere immune l’atto impugnato dalle censure dedotte da parte ricorrente;
  5. iv) per completezza, quanto all’asserito vizio di incompetenza per essere la nuova designazione attratta alla competenza giuntale, a prescindere dalla fondatezza o meno dell’assunto, essa sembra costituire profilo di censura nuovo rispetto a quanto dedotto in ricorso e, dunque, inammissibile in quanto prospettato a mezzo di semplice memoria (depositata dal ricorrente il 14.3.2025) e non ritualmente e tempestivamente notificata alle controparti”.

La decisione

Questa la decisione del TAR:

  • “Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, rigetta l’istanza cautelare.
  • Condanna il Comune di Bagaladi alle spese processuali della fase cautelare in favore [a] dei Comuni di Roghudi, Bruzzano Zeffirio, Cardeto, Ferruzzano, Montebello Ionico e Roccaforte del Greco nonché [b] della Regione Calabria, liquidandole, per ciascuna delle parti [a] e [b] in complessivi euro 800,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge”.
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