Coronavirus a Messina, De Luca firma la nuova ordinanza: ecco quali negozi riaprono

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Coronavirus, la nuova ordinanza del sindaco di Messina

Con Ordinanza n. 114 di lunedì 13, il Sindaco Cateno De Luca ha disposto che:

a) Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;

b) E’ fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;

c) E’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

d) E’ vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

e) E’ fatto divieto assoluto di passeggio e/o attività sportiva in luogo pubblico, non rientrante tra gli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o di necessità lungo le pubbliche vie e le piazze del territorio comunale, ivi comprese la SS113 e la SS114 dal capo nord al capo sud del litorale cittadino, le piazze e le vie dei villaggi Altolia, Molino, Giampilieri Superiore e Giampilieri Marina, Briga Marina e Briga Superiore, Pezzolo, Santa Margherita Marina, Santo Stefano Marina, Santa Margherita, Santo Stefano Medio, Santo Stefano di Briga, Galati Marina, Galati Sant’Anna, Galati Santa Lucia, Mili Marina, Mili San Marco, Mili San Pietro, Tremestieri, Larderia Inferiore, Larderia Superiore, Tipoldo, Pistunina, Zafferia, San Filippo Superiore, Bordonaro, Cumia, Camaro Superiore, Bisconte, Gravitelli, Catarratti, San Michele, Faro Superiore, Curcuraci, Massa Santa Lucia, Massa San Giovanni, Massa San Giorgio, Castanea delle Furie, Salice, Gesso, Torre Faro e Ganzirri, con interdizione assoluta al litorale marittimo per l’intera estensione del territorio comunale;

f) I familiari di soggetti diversamente abili siano autorizzati ad accompagnare i loro cari in “passeggiate terapeutiche” nel rispetto delle misure previste dai sopra richiamati DPCM, in quanto nella fattispecie in questione si configura la possibilità di circolazione per “situazioni di necessità”;

g) Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo;

h) Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l’apertura dei luoghi di culto e’ condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

i) Sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

l) Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

m) Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

n) E’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

o) Sono vietate presso le strutture sanitarie pubbliche e private, strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, le visite da parte dei familiari che potranno fare riferimento a personale specializzato per ricevere le informazioni sullo stato di salute e fornire ai congiunti beni di prima necessità e generi di conforto;

p) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità come di seguito specificate alle lettere r) e s), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività;

q) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;

r) Per il settore alimentare è sospesa l’attività di bar, gelateria, pasticceria e di ristorazione; inoltre per le attività per le quali è consentito l’esercizio bisogna attenersi ed uniformarsi ai seguenti orari e limitazioni:
– Ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, punti vendita di generi alimentari, titolari delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio ambulante sul suolo pubblico, itinerante e a posto fisso, e su area pubblica, dal lunedì al sabato con apertura alle ore 7:00 e chiusura alle ore 18:00.

– È consentita un’ora di permanenza da parte degli addetti, all’interno dei locali, dopo la chiusura (tutti i giorni) per lo svolgimento delle operazioni di igienizzazione e sanificazione. I titolari sono onerati a predisporre opportuna vigilanza nel suolo pubblico antistante i locali per disciplinare la fila ed evitare assembramenti. Per il commercio ambulante è vietato a tutti coloro che provengono da comuni diversi dalla città di Messina;

s) Sono ammesse le seguenti attività commerciali come indicate nell’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, con apertura dal lunedì al sabato e limitatamente all’orario 08:00-14:00:
– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;

– Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2);

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);

– Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;

– Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;

– Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;

Farmacie;

– Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;

– Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;

– Commercio al dettaglio di articoli per l’igiene personale;

– Commercio al dettaglio di materiale per ottica;

– Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;

– Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;

– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;

– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;

– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;

– Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;

– Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria;

– Commercio al dettaglio di libri;

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;

– Attività delle lavanderie industriali;

– Altre lavanderie, tintorie;

– Servizi di pompe funebri e attività connesse;

t) Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

u) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti);

v) È consentita l’apertura degli esercizi commerciali per la vendita di prodotti alimentari per gli animali nella fascia oraria 7,00 – 14,00, con obbligo di chiusura nei giorni prefestivi e festivi;

w) Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

x) Per tutti gli esercizi commerciali valgono le seguenti limitazioni:
– Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche all’aperto, gli operatori sono tenuti:

x.1) all’uso costante di mascherina;

x.2) all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante.

– Gli esercizi commerciali la cui attività è regolata dalla presente Ordinanza, sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle seguenti misure di come previste all’allegato 5 DPCM 10 aprile 2020:

Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. 6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.

Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
1) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

2) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

3) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata

1) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

2) Tutte le attività che garantiscono un servizio di pronto intervento, non derogabile e che contribuisce al mantenimento dei servizi essenziali, sono tenute a garantire la reperibilità dandone comunicazione all’utenza mediante avviso da affiggere all’ingresso dell’attività e/o attraverso la comunicazione dei social media;

3) E’ ammesso il servizio di consegna a domicilio sia dei generi alimentari, che deve essere esercitato nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente tanto per il confezionamento che per il trasporto, che degli altri prodotti non alimentari, dal lunedì al sabato e deve cessare entro le ore 22:00; i soggetti impegnati nel detto servizio devono essere dotati dal datore di lavoro di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale atti a mitigare al massimo i rischi di eventuale contagio da COVID 19;

4) La limitazione dell’attività di tutti gli uffici comunali e la collocazione in ferie d’ufficio di tutto il personale cui sono affidati compiti non connessi allo svolgimento dei servizi essenziali e attivazione della modalità di lavoro agile (smart working) per i dipendenti i cui compiti consentono tale modalità di prestazione lavorativa;

5) La sospensione del ricevimento del pubblico da parte degli uffici pubblici ricadenti nel territorio comunale che dovranno favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie del personale non necessario a garantire l’effettuazione dei servizi essenziali e l’attivazione della modalità di lavoro agile (smart working) per i dipendenti i cui compiti consentono tale modalità di prestazione lavorativa;

6) Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché’ in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché’ degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;

7) Relativamente alle attività professionali si dispone che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
8) Relativamente ai trasporti, si applicano le limitazioni e prescrizioni di cui all’Ordinanza del 22 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno e dell’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 14 del 3 aprile 2020 e pertanto resta fatta salva l’Ordinanza Sindacale n° 63 del 13 marzo 2020 la cui efficacia viene prorogata con la presente Ordinanza fino al 3 maggio 2020;

9) Sono ammesse tutte le attività produttive, commerciali, professionali e industriali come elencate all’Allegato 3 DPCM 10 aprile 2020 che di seguito si riportano e per i quali si invita, nell’ottica della riduzione degli spostamenti delle persone, a rispettare l’apertura dalle ore 7.00 e la chiusura alle ore 18.00:

Le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, salvo che il fatto costituisca reato, saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, oltre la sospensione dell’attività nel rispetto della vigente normativa di settore. La presente Ordinanza è entrata in vigore dalle ore 6,00 di ieri, martedì 14, e avrà durata fino al 3 maggio 2020 e sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità ed urgenza che l’hanno determinata.

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