Fase 2, Fronte Nazionale Reggio Calabria: “Ordinanza Santelli? Ecco perché i sindaci, Falcomatà compreso, devono applicarla”

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Ordinanza Santelli, la riflessione del Fronte Nazionale Reggio Calabria

Riportiamo di seguito la riflessione del Segretario Comunale del Fronte Nazionale sez. Reggio Calabria, Simona Lanzoni, in merito all’allentamento delle misure restrittive disposto nell’ordinanza regionale della Presidente della Regione Calabria Santelli del 29 aprile scorso:

Esistono tre criteri per valutare le norme permissive o impeditive: cronologico, di specialità e gerarchico.
1) Cronologico, non esiste una norma sul COVID-19 precedente alla n°19 del 25 marzo 2020.
2) Di specialità, non essendoci norme generali precedenti non si possono applicare norme speciali ma soltanto norme generali come ad esempio l’unica norma cioè la 19 del 25 marzo 2020.
3) Gerarchico, la governance superiore prevale su quella inferiore, giusto.
Il decreto n. 19 del 25 marzo 2020 art. 1 comma 1 ribadisce la possibilità di modulare l’applicabilità dello stesso in base all’andamento epidemiologico sulla totalità o in parti del territorio nazionale.
In Calabria l’indice R0 è pari a 0.6, il Governo Nazionale ha quindi, per quanto detto prima, l’obbligo, in base alla legge da loro scritta, di diminuire le misure restrittive.
La governatrice Santelli, in base a ciò, ha semplicemente applicato la norme di legge che il Governo Nazionale non ha concesso, di conseguenza, in base al criterio Gerarchico, il Sindaco Falcomatà, ed in generali tutti i Sindaci della Calabria, devono procedere in base all’Ordinanza Regionale del 30 aprile 2020.
In riferimento a quanto sopra, non è punibile nessuna azione sociale che rientri nell’ordinanza Regionale del 29.04.2020, in vigore dal 30 aprile 2020, ed attualmente ancora valida, né sono punibili le azioni afferenti all’ordinanza restrittiva ed illegittima per il criterio gerarchico, emessa dall’Amministrazione Comunale“.

 

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