Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Fp Cgil: “fino al prossimo 31 luglio in vigore le misure relative al lavoro agile. Da parte dell’Ordine degli avvocati una polemica inopportuna”
“La protesta manifestata in questi ultimi giorni dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G., in merito all’attuale assetto organizzativo del locale Tribunale e Giudice di Pace, disposto dal Presidente dr. Giovanni De Marco concordemente con il Dirigente Amministrativo dr. Claudio Marino, in conformità delle vigenti disposizioni normative, appare a dir poco inopportuna». Questo il commento del segretario della Funzione Pubblica CGIL Francesco Fucile e del Responsabile del Dipartimento Funzioni Centrali, Sergio Fucile, di fronte alla situazione che si sta determinando presso il Tribunale di Barcellona. In sintesi, l’Ordine degli avvocati di di Barcellona, nella nota inviata dalla presidente Antonella Fugazzotto, lamenta rinvii d’ufficio lunghissimi, udienze virtuali e carenza di personale nelle cancellerie, individuando come madre di tutte le criticità “la gestione difensiva dei servizi di cancelleria, che appaiono iperprotetti e ridotti rispetto ad altri settori del pubblico impiego. La tutela del personale e dell’avvocatura può essere assicurata solo rafforzando i presidi agli ingressi. Appare opportuno, già ora, ipotizzare una progressiva riapertura delle cancellerie e la ripresa delle udienze. Diversamente – conclude la nota – il C.O.A. non esclude di proclamare lo stato di agitazione”.
Netta la replica della FP CGIL: “Premesso che compete agli Ordini degli Avvocati e più in generale all’utenza rivendicare servizi efficienti e non particolari modalità organizzative degli uffici e/o di erogazione della prestazione lavorativa – affermano i due rappresentanti della FP CGIL di Messina – giova ricordare che è tuttora vigente, e lo sarà fino al 31 luglio, la norma dell’art. 87 del DL 18/2020 (Cura Italia) convertito dalla legge 27/2020. Tale norma stabilisce che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, compresi gli uffici giudiziari. Tale assunto impone di limitare la presenza del personale negli uffici alle sole attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza fisica in ufficio. L’applicazione del citato art. 87 va certamente coniugata con la previsione dell’art. 83 del medesimo provvedimento normativo, il quale ha previsto la ripresa delle udienze civili e penali a partire dal 12 maggio scorso nonché con la previsione dell’art. 263 del DL Rilancio (DL 34/2020) il quale consente di ampliare il novero dei servizi indifferibili adeguandolo alle esigenze della progressiva riapertura degli uffici pubblici, il mantenimento e la tutela della salute delle lavoratrici e lavoratori pubblici”.
Per la Funzione Pubblica CGIL, le norme sopra citate, lungi dal prevedere un indiscriminato ampliamento del lavoro in presenza, come inopinatamente richiesto dagli avvocati, impongo ai capi degli uffici ed ai dirigenti di porre in essere, di concerto con le organizzazioni sindacali, uno sforzo organizzativo ulteriore al fine di garantire che il rientro alla normalità sia progressivo e sicuro ossia avvenga senza esporre a rischio di contagio i lavoratori, l’utenza (avvocati compresi) e più in generale la cittadinanza. “Non è pletorico affermare – evidenziano i dirigenti sindacali – che proprio nei momenti difficili il metodo del confronto risulta la strada migliore per operare una sintesi degli interessi in gioco. Ed è proprio per tale motivo che il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”, siglato il 3 aprile 2020 con il Ministro della Funzione Pubblica, pone al centro della disciplina della fase emergenziale nelle pubbliche amministrazioni il confronto con le parti sociali; solo attraverso il metodo dialogico si può assicurare l’adeguamento dell’organizzazione dei servizi e del lavoro al rispetto delle norme emanate nel corso dello stato di emergenza sanitaria”.