Calabria, il Tar boccia l’ordinanza di Spirlì sulle scuole chiuse in zona gialla: da domani tutti tornano in classe, “studio non è optional e situazione epidemiologica non ha criticità” [ORDINANZA]

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Scuole chiuse in zona gialla: bocciata l’ordinanza di Spirlì

E’ stata sospesa dal Tar della Calabria, l’ordinanza del presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì che lo scorso fine settimana aveva disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado esclusi gli asili nido da 0 a 3 anni nonostante la “zona gialla” per la sesta settimana consecutiva a conferma di una situazione epidemiologica molto confortante e senza criticità. Il Tar ha accolto il ricorso di genitori: “Esprimiamo compiacimento e soddisfazione – scrivono a questo proposito gli avvocati Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti che hanno presentato concretamente il ricorso -per il decreto cautelare che S.E. il Presidente del T.A.R. Calabria – ha emesso stamane con cui ha disposto la riapertura delle scuole sul ricorso da noi proposto nell’interesse di numerosi genitori preoccupati della crescita psico-fisica e culturale dei loro figli. Abbiamo sostenuto e sosteniamo che la scuola è un diritto e non un optional e che tale diritto è solennemente esaltato nella nostra Carta Costituzionale e ciò proprio al fine di permettere ai nostri ragazzi di avere un’educazione adeguata per la crescita dell’intera società“.

Il Tar rileva, tra l’altro, che “l’incremento di posti letto Covid e quelli di terapia intensiva occupati resta sotto la soglia di allerta rispetto al rischio saturazione per quanto nello stesso atto impugnato dichiarato e che il coefficiente del 9,1% di prevalenza (studio VOC202012/01) delle varianti sul territorio regionale calabrese alla data del 18/2/21, richiamato nell’atto impugnato, è – su scala nazionale – il più basso in assoluto”. Sarebbero, dunque, gli stessi contenuti dell’ordinanza firmata dal governatore reggente a “smontarne” il senso. Il Tribunale amministrativo, dunque, ritiene “sussistente il dedotto vizio di carente autonoma istruttoria da parte della Regione”.

La sentenza del Tar:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 382 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Pitaro, Gaetano Liperoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Falduto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza del Presidente f.f. della Regione n. 10 del 05.03.2021, avente ad oggetto: «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Disposizioni relative alle attività scolastiche e universitarie in presenza» nonché  della ordinanza del Presidente f.f. della Regione n.11 del 6/3/21, integrativa della precedente con la quale è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza per i servizi educativi per la scuola dell’infanzia e delle ludoteche.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che, come già ripetutamente affermato da questo Tribunale (TAR Calabria, I, Catanzaro, n.354/21; id. 2175/20), il potere di cui all’art. 32 della legge n.833/78, richiamato nell’atto impugnato è riservato, quanto al suo esercizio, a casi eccezionali e imprevedibili di pericolo di lesione imminente e grave ed è -anche nel vigore del nuovo DPCM del 2/3/21- limitato ulteriormente dal legislatore nazionale ai soli casi in cui sia necessaria una risposta urgente a specifiche situazioni che interessino il territorio regionale, situazioni che per l’evolversi del virus non siano state già apprezzate ed amministrate dall’Autorità governativa e con limitazione di efficacia temporale di tali interventi sino alla adozione del successivo d.P.C.M.;
Considerato che, come osservato in ricorso, la normativa statale (art. 43 DPCM cit.) contempla esclusivamente per le aree in zona rossa la sospensione delle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado in presenza prevedendone esclusivamente la prosecuzione con modalità a distanza laddove la Calabria, nel quadro classificatorio stabilito a seguito dell’art. 1 del D.L.n.15/21 è collocata in zona gialla dal 29/1 u.s. per la quale resta confermata la didattica in presenza delle attività scolastiche, oltre che -giova ricordarlo- gli esercizi commerciali (bar, ristoranti) e le attività produttive;
Considerato che le ipotesi previste dall’art. 21 co.2 del citato DPCM che rendono possibili le misure di cui al primo periodo dell’art. 43 non ricorrono nel caso di specie e che pertanto la giustificazione del potere esercitato dal Presidente della Regione avrebbe semmai dovuto trovare fondamento in un quadro epidemiologico orientato nettamente verso un peggioramento dei parametri di cui tenere conto e del cui conseguente accertamento l’istruttoria procedimentale avrebbe dovuto farsi carico e di cui la motivazione del provvedimento avrebbe dovuto dare contezza;
Ritenuto viceversa che dal preambolo motivazionale dell’ordinanza impugnata si evince che: 
-il verbale dell’Unità di Crisi del 5/3/21, successivamente depositato in giudizio, diversamente da quanto riportato nel provvedimento impugnato, al netto delle discussioni inerenti l’attuazione del piano vaccinale, non sembra riportare un vero confronto collegiale sulle questioni inerenti la chiusura delle scuole, trattate dal Presidente in apertura di seduta per indicarle quale “luogo di grande assembramento e di potenziale contagio” e -nelle conclusioni finali- per chiedere la predisposizione di una ordinanza di chiusura delle stesse; -non si rinviene nel verbale e comunque nei restanti capi di premessa dell’ordinanza impugnata una specifica istruttoria volta a stabilire se, quali e quanti contagi abbiano in concreto interessato le scuole calabresi a prescindere dagli interventi sindacali posti in essere su base locale con sospensione delle attività didattiche in presenza “in molti comuni” nonché quali siano stati gli effetti dei contenimenti rilevati dall’ordinaria applicazione dei protocolli Covid della scuola (quarantena della classe con o senza propagazione dei contagi); -conseguentemente, va rilevato, così come evidenziato in ricorso, che:
a.- il trend di aumento dei contagi in Calabria è al momento considerevolmente inferiore rispetto a quello nazionale riferito alla medesima settimana sopraindicata e pertanto non costituisce dato sopravvenuto rispetto alle valutazioni di cui al DPCM mentre il fatto che in alcuni specifici territori (province di Vibo Valentia e Reggio Calabria) la proporzione di nuovi casi sia il doppio della media regionale (comunque sempre lontana dalla media nazionale), a tutto voler concedere potrebbe giustificare al più interventi mirati su comuni di quelle aree e non la chiusura dell’intero sistema di istruzione calabrese;
b.- l’incremento di posti letto COVID e quelli di terapia intensiva occupati resta comunque sotto la soglia di allerta rispetto al rischio saturazione per quanto nello stesso atto impugnato dichiarato;
c.- il coefficiente del 9,1% di prevalenza (studio VOC202012/01) delle varianti sul territorio regionale calabrese alla data del 18/2/21, richiamato nell’atto impugnato, è -su scala nazionale- il più basso in assoluto;
d.- il report di monitoraggio n.42 dell’I.S.S. richiamato nell’atto impugnato per via della classificazione complessiva di rischio “moderata con alta probabilità di progressione” (peggiorativa rispetto a quella del report precedente) da solo non sembra poter giustificare l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente impugnata atteso che trattasi comunque di situazione comune a non poche altre regioni e che saranno a breve verificabili sul successivo report dell’ISS; Ritenuto pertanto sussistente il dedotto vizio di carente autonoma istruttoria da parte della Regione;
Ritenuto altresì non conferente il richiamo operato dalla difesa regionale nella propria memoria al decreto presidenziale della III sezione del Consiglio di Stato n.1034 del 3 marzo 2021 perché, come precisato dai ricorrenti, relativo a diversa concreta fattispecie;
Richiamata altresì l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 4 del 2021, sia pure resa in fattispecie afferente legge regionale di Regione a statuto speciale, dalla quale si evince oltre al richiamo alla competenza esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale, anche il principio secondo cui le Regioni devono «esercitare i propri poteri in materia sanitaria in modo da non contraddire il contenuto delle misure statali, se del caso specificandolo a livello operativo»; Ritenuto conclusivamente che le due radicali ed indifferenziate misure (ordinanze nn.10 e 11, rispettivamente del 5 e del 6 marzo 2021) adottate dal Presidente della Regione, per le ragioni sopra illustrate oltre che per l’evidente
discostamento dalle indicazioni fornite da questo TAR con le precedenti pronunce prima menzionate inerenti gli ambiti, i presupposti di fatto e di diritto e i limiti di esercizio dei poteri straordinari di cui al sopramenzionato art. 32 sembrano “prima facie” viziate in diritto alla luce di quanto sopra illustrato sulla base delle censure dedotte;
Ritenuto comunque sussistente il requisito del periculum, nella consistenza e con l’urgenza richieste dall’art. 56 c.p.a. avuto riguardo al notevole numero di giorni di didattica in presenza sottratti -in un anno scolastico, finora provato da precedenti provvedimenti di chiusura delle scuole adottati su base regionale e su base locale- al diritto all’istruzione finanche degli scolari più piccoli notoriamente meno attrezzati per una didattica a distanza e che comunque anche per i semiadolescenti e gli adolescenti costituisce in via generale una modalità di insegnamento meno efficace di quella in presenza anche sotto il profilo della socializzazione;
P.Q.M.
Accoglie la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie e per l’effetto sospende le ordinanze impugnate con riferimento al punto 1 di ambedue i dispositivi delle stesse.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 14 aprile 2021. 
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Catanzaro il giorno 9 marzo 2021.
Il Presidente
Giancarlo Pennetti

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