Quando entrano in vigore le norme del nuovo decreto legge che prevedono: obbligo vaccinale per Over 50 e personale universitario, Green Pass base per accedere a negozi e servizi, regole per la quarantena nelle scuole
Con il nuovo decreto legge, approvato nel Consiglio dei ministri e pronto ad essere diramato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono state introdotte regole aggiuntive per cercare di contenere la diffusione dell’epidemia di Covid-19. Dall’obbligo vaccinale per gli Over 50, all’utilizzo necessario del Green Pass base per accedere a servizi e negozi, sino alle norme sulla quarantena nelle scuole, cerchiamo quindi di fare chiarezza e capire da quanto entreranno in vigore.
Super Green Pass Over 50: dosi entro il 1° febbraio, obbligo immediato
E’ previsto l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini, anche stranieri che sono residenti in Italia, i quali abbiano compito il 50° anno di età. I lavoratori con età superiore ai 50 anni sono tenuti ad immunizzarsi e devono avere il Super Green Pass – rilasciato ai vaccinati ed ai guariti – dal 15 febbraio. La data è stabilita partendo dal presupposto che devono trascorrere 15 giorni dal momento in cui è stata somministrata la prima dose. Il governo ha introdotto l’obbligo vaccinale per il personale universitario, una misura che si aggiunge a quella che era già stata prevista ed è già in vigore per il personale scolastico, per gli operatori sanitari, per gli uomini delle forze dell’ordine e per i lavoratori esterni che entrano nelle residenze per anziani.
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Servizi e negozi, dal 20 gennaio tampone per andare dall’estetista o dal parrucchiere
L’obbligo di Green Pass base (che si può ottenere con la prima dose, con un tampone antigienico rapido valido 48 ore o con un tampone molecolare valido 72 ore), già in vigore per tutti i lavoratori, viene esteso anche ai clienti di diversi esercizi.
Dal 20 gennaio per accedere in tutti i negozi che svolgono servizi alla persone:
- Parrucchiari
- Barbieri
- Estetisti
Dall’1 febbraio:
- pubblici uffici
- servizi postali, bancari e finanziari
- attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.
Saranno esclusi dal provvedimento i negozi che forniscono beni essenziali: alimentari, supermercati e farmacie.